27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/27
Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-40/10)
2010/C 51/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e J.-P. Keppenne, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 23 dicembre 2009, n. 1296, che adegua con effetto dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (1), esclusi i suoi artt. 1° e 3, pur mantenendone gli effetti fino all’adozione da parte del Consiglio di un nuovo regolamento recante un’applicazione corretta degli artt. 64 e 65 dello Statuto e dell’allegato XI dello stesso;
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione chiede l’annullamento parziale del regolamento (UE) n. 1296/2009 in quanto il Consiglio, per motivi di opportunità politica, avrebbe sostituito, in quest’ultimo regolamento, gli importi delle retribuzioni e delle pensioni proposti dalla Commissione in base ad un tasso di adeguamento pari al 3,70 % — risultante dall’applicazione meccanica dell’art. 65 dello Statuto e del suo allegato XI — con importi corrispondenti al coefficiente, errato, dell’1,85 %. Secondo il Consiglio, tale sostituzione sarebbe giustificata dalla crisi economica e finanziaria, nonché dalla politica economica e sociale dell’Unione.
Per quanto riguarda gli artt. 2 e 4-17 del regolamento impugnato, la Commissione formula un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 65 dello Statuto e degli artt. 1 e 3 dell’allegato XI dello Statuto. Il Consiglio avrebbe infatti una competenza vincolata in materia, ancor più nella versione attuale dello Statuto — in cui il dettaglio del metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni figurerebbe all’allegato XI dello Statuto — rispetto al passato, quando la Corte, basandosi sul solo art. 65 dello Statuto, avrebbe già riconosciuto che il margine discrezionale del Consiglio era limitato. La Commissione invoca anche una violazione del legittimo affidamento e del principio “patere legem quam ipse fecisti”.
L’art. 18 del regolamento impugnato violerebbe, dal canto suo, gli artt. 3-7 dell’allegato XI dello Statuto, introducendo una possibilità intermedia di adeguamento delle retribuzioni, scaduto il termine annuo previsto dall’art. 65 dello Statuto e prescindendo dai presupposti previsti dagli artt. 4-7 dell’allegato XI dello Statuto.
(1) GU L 348, pag. 10.
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