17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 25 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat, interveniente: Luk Vangheluwe
(Causa C-42/10)
2010/C 100/31
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti
:
Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW
Marc Janssens
Convenuto
:
Belgische Staat
Interveniente
:
Luk Vangheluwe
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998 (1), relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE (2), che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale sul passaporto per gatti e furetti da un lato rinvii al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma dall’altro prescriva inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre.
2)
Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale utilizzi il modello del passaporto europeo per gli animali da compagnia anche come prova di identificazione e registrazione dei cani e preveda al riguardo che terzi, mediante adesivi di identificazione, apportino modifiche sull’identificazione del proprietario e dell’animale nelle parti I-III di un passaporto europeo per gli animali da compagnia attestato da un veterinario riconosciuto, per cui i dati di identificazione precedenti vengono ricoperti.
(1) GU L 146, pag. 1.
(2) GU L 312, pag. 1.
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