17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens/Belgische Staat
(Causa C-45/10)
2010/C 100/34
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti
:
Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW
Marc Janssens
Convenuto
:
Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998 (1), relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE (2), che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale estenda l’uso del modello di passaporto europeo come prova di identificazione e di registrazione dei cani e preveda al riguardo che terzi, mediante adesivi, apportino modifiche relative all’identificazione del proprietario e dell’animale nelle parti I-III di un passaporto europeo per gli animali da compagnia, attestato da un veterinario riconosciuto, coprendo i dati identificativi precedenti.
2)
Se le disposizioni nazionali, che estendono l’uso del modello di passaporto europeo per gli animali da compagnia, di cui alla decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, a prova di identificazione e di registrazione dei cani e prevedono al riguardo che terzi mediante adesivi di identità apportino modifiche relative all’identificazione del proprietario e dell’animale nelle parti I-III di detto passaporto, costituiscano norme tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE (3), che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (in prosieguo: la direttiva «98/34/CE»), che, ai sensi dell’art. 8 di siffatta direttiva, devono essere immediatamente comunicate alla Commissione prima dell’adozione.
(1) GU L 146, pag. 1.
(2) GU L 312, pag. 1.
(3) GU L 204, pag. 37.
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