27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/21
Impugnazione proposta il 28 gennaio 2010 (e-mail 27.01.2010) dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa C-47/10 P)
2010/C 80/36
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente, M. Núñez-Müller e J. Dammann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica d’Austria conclude che la Corte voglia:
1)
annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher e a./Commissione;
2)
statuire definitivamente sulla causa respingendo il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;
3)
condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sia del procedimento d’impugnazione sia del procedimento di primo grado, nella causa T-375/04.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola l’art. 263, n. 4, TFEU. Il Tribunale non avrebbe rilevato che la decisione impugnata della Commissione non riguarda le ricorrenti in primo grado né individualmente né direttamente, poiché la stessa non arrecherebbe un danno sostanziale alla posizione di mercato di queste ultime. Inoltre, il regime generale di aiuti settoriale della ricorrente, autorizzato dalla Commissione, non comporterebbe alcun pregiudizio concorrenziale alle ricorrenti in primo grado in quanto la concessione dei rispettivi aiuti dipenderebbe ancora da una decisione individuale degli organi competenti. Infine, le ricorrenti in primo grado non avrebbero il necessario interesse ad agire dato che la decisione impugnata della Commissione non le pregiudicherebbe in prima persona.
La ricorrente è poi dell’opinione che la sentenza impugnata violi l’art. 108, n. 2, TFUE. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse incontrato gravi difficoltà nel valutare le misure controverse nel corso del procedimento preliminare d’indagine e che fosse perciò obbligata ad avviare il procedimento formale d’indagine.
La ricorrente ritiene inoltre che la sentenza impugnata violi anche le norme sulla ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione era obbligata ad avviare il procedimento formale d’indagine benché le ricorrenti in primo grado non avessero fornito prove pertinenti del loro asserito pregiudizio.
A giudizio della ricorrente la sentenza impugnata viola poi l’art. 8 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto presenta una motivazione contraddittoria.
Infine, la ricorrente è dell’opinione che la decisione impugnata violi anche l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale perché il Tribunale non ha verificato tramite misure di organizzazione del procedimento circostanze rilevanti ai fini della decisione.
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