27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/22
Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena
(Causa C-49/10)
2010/C 80/37
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Rous Svete)
Convenuta: Repubblica slovena
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica slovena, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE (1), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento dei requisiti, che, al più tardi entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2, della citata direttiva, senza pregiudizio per altre disposizioni comunitarie specifiche, é venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC).
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Condannare la Repubblica slovena alle spese.
Motivi e principali argomenti
Sulla base della risposta fornita dalla Repubblica slovena al parere motivato, la Commissione constata che un gran numero di impianti esistenti in Slovenia funzionano ancora senza valide autorizzazioni, il che comporterebbe una violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE.
(1) GU L 24, pag. 8.
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