17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/24
Ricorso presentato il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-50/10)
2010/C 100/36
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e C. Zadra, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2008/1/CE (1), del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, lettera a) e b), ed all'art. 15, paragrafo 2, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso il rilascio di autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, funzionino secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.
Ciononostante, al gennaio 2010, e più in particolare alla data d'introduzione del presente ricorso il governo italiano non ha ancora interamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva.
(1) GU L 24, p. 8
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