17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgische Staat
(Causa C-57/10)
2010/C 100/38
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW
Convenuto: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998 (1), relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE (2), che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime nazionale sul passaporto per gatti e furetti rinvii al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma prescriva inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre.
2)
Se un regime nazionale sul passaporto per gatti e furetti, che rinvia al modello e ai requisiti supplementari fissati dalla citata decisione della Commissione 26 novembre 2003, ma che prescrive inoltre che ogni passaporto deve essere provvisto di un numero unico, consistente di 13 caratteri, ossia «BE», il codice ISO per il Belgio, seguito dal numero di riconoscimento del distributore composto di due cifre, ed un numero consecutivo composto di nove cifre, sia una disposizione tecnica, ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE (3), che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche che, ai sensi dell’art. 8 di siffatta direttiva, devono essere immediatamente comunicate alla Commissione prima dell’adozione.
(1) GU L 146, pag. 1.
(2) GU L 312, pag. 1.
(3) GU L 204, pag. 37.
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