22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove il 9 febbraio 2010 — POHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská
(Causa C-76/10)
2010/C 134/25
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Prešove
Parti
Ricorrente: POHOTOVOSŤ s.r.o.
Convenuta: Iveta Korčkovská
Questioni pregiudiziali
1) Prima questione pregiudiziale
a)
Se il dato sui costi complessivi per il consumatore in punti percentuali (tasso annuo effettivo globale, TAEG) sia a tal punto importante che, laddove non sia menzionato nel contratto, il costo del credito al consumo non può essere considerato trasparente, sufficientemente chiaro e comprensibile.
b)
Se il quadro della tutela del consumatore, assicurata dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia tale che anche il costo possa essere considerato una clausola abusiva in un contratto relativo ad un credito al consumo per il fatto di essere insufficientemente trasparente e comprensibile, ove nel contratto manchi il dato in punti percentuali relativo ai costi complessivi del credito al consumo e il costo [del credito] sia espresso solo mediante una somma di denaro composta di molteplici spese accessorie, menzionate parte nel contratto e parte nelle condizioni generali di contratto.
2) Seconda questione pregiudiziale
a)
Se la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, che decide su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare d’ufficio il carattere sproporzionato di una sanzione contenuta nel contratto relativo al credito concluso dal finanziatore con il consumatore, qualora in forza delle disposizioni processuali nazionali sia possibile effettuare una valutazione del genere nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.
b)
Qualora si tratti di una sanzione sproporzionata per l’inadempimento delle obbligazioni del consumatore, se spetti a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ai sensi del diritto nazionale derivano da tale circostanza per far sì che tale consumatore non sia vincolato da detta sanzione.
c)
Se una sanzione dello 0,25 % al giorno, ossia del 91,25 % annuo, sull’importo dovuto del credito possa essere considerata vessatoria in ragione della sua sproporzione.
3) Terza questione pregiudiziale
Se il quadro della tutela del consumatore nell’ambito dell’applicazione delle norme dell’Unione (direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) ai contratti di credito al consumo sia tale che, qualora in base al contratto siano eluse le disposizioni stabilite a tutela del consumatore nei crediti al consumo e, in base a tale contratto, sia già stata presentata domanda per l’esecuzione di una decisione adottata in forza di un lodo arbitrale, il giudice sospende l’esecuzione forzata oppure ordina l’esecuzione a carico del debitore solo a concorrenza dell’ammontare della parte non rimborsata del credito erogato, qualora, ai sensi delle disposizioni nazionali, sia possibile effettuare una valutazione siffatta del lodo arbitrale e il giudice disponga delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale.
(1) GU L 95, pag. 29.
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