17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/28
Ricorso proposto l’11 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-80/10)
2010/C 100/43
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e A. Markouli)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che il decreto ministeriale della Repubblica ellenica 25 agosto 2004, n. 552, come modificato, nel testo in vigore alla data dell’8 settembre 2008 e, in particolare, l’art. 4, nn. 2, 4, 5, 7, l’art. 5, nn. 4, 5, 6, 7 e l’art. 6, n. 2, di quest’ultimo decreto, viola le disposizioni degli artt. 3, nn. 1 e 6, 15, n. 1, 16, nn. 1 e 2, e 18 del regolamento (CE) n. 882/2004.
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che il decreto ministeriale in parola, relativo ai controlli ufficiali sui cereali all’atto dell’importazione da paesi terzi, non è compatibile con determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.
In particolare, il decreto ministeriale ellenico prevede norme generali sulla frequenza dei controlli fisici sulle partite di mangimi per animali e di alimenti di origine non animale provenienti da paesi terzi che non consentono il grado di flessibilità e di differenziazione nei controlli fisici da parte dell’autorità competente, indispensabili nel sistema previsto dall’art. 16, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Inoltre, il decreto prevede norme generali per il blocco ufficiale di dette partite, disponendo che esso avvenga anche in caso di controlli di routine. Tale blocco indiscriminato delle partite senza che vi sia un sospetto o dubbio di non conformità è contrario all’art. 18 del regolamento (CE) n. 882/2004. Inoltre, il decreto ministeriale consente lo svincolo di tutte le partite dopo sette giorni lavorativi, anche qualora vi sia un sospetto o dubbio di non conformità, sempre in violazione dell’art. 18 del summenzionato regolamento.
Il decreto ministeriale prevede regole particolari per i controlli delle partite provenienti da paesi terzi per verificare che non contengano organismi geneticamente modificati non autorizzati. Tali controlli devono essere effettuati con frequenza del 50 % sulle partite di grano e del 100 % sulle partite di granturco. La Commissione ritiene che tali percentuali siano eccessivamente elevate e non compatibili con il sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare con l’art. 16, nn. 1 e 2, dello stesso, e che derivino dalla mancanza di adeguata valutazione del rischio e di differenziazione.
Nello stesso decreto è previsto che i controlli su partite di granturco in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania, per verificare che non contengano organismi geneticamente modificati non autorizzati, avvengano con frequenza del 100 %. La Commissione considera che controlli effettuati con tale frequenza siano contrari alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 che prevedono che i controlli su partite provenienti da altri Stati membri devono essere giustificati dall’esistenza di un rischio ed essere imparziali e proporzionati.
La Repubblica ellenica non ha fornito sufficienti chiarimenti ed elementi atti a giustificare l’adozione delle disposizioni citate del decreto ministeriale in merito ai controlli ufficiali sui cereali all’atto dell’importazione da paesi terzi e da altri Stati membri dell’Unione europea.
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