17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 15 febbraio 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa
(Causa C-88/10)
2010/C 100/46
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Palermo
Parti nella causa principale
Ricorrente: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'emigrazione della Regione Sicilia
Convenuta: Seasoft Spa
Questioni pregiudiziali
1)
se, atteso che il regime di aiuti (identificato al n. NN 91/A/95) introdotto dalla Regione Sicilia con l'art. 10 della Legge Regionale 15 maggio 1991, n. 27, prevedeva un meccanismo di contributi per un numero di annualità da un minimo di 2 ad un massimo di cinque (2 anni per assunzione con C.F.L. più un massimo di 3 anni in caso di trasformazione del rapporto da C.F.L. a tempo indeterminato), la Commissione Europea, con la Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995 che ne ha autorizzato l'applicazione, ha inteso
—
consentire tale complessiva modulazione temporale ed economica dei benefici (2 anni + 3 anni) o, invece,
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ha ritenuto autorizzabile, esclusivamente ed in via alternativa, la concessione di contributi per le assunzioni con C.F.L. (per i due anni di durata degli stessi) o la concessione di contributi per le trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti precedentemente assunti con C.F.L. (per i previsti tre anni dalla trasformazione);
2)
se il termine dell'esercizio finanziario del 1997 per l'applicazione dell'aiuto di Stato, indicato dalla C.E., con la Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995 in sede di autorizzazione del regime introdotto dall'art. 10 della L.R. 27/91, sia da intendersi
—
quale iniziale previsione di spesa per aiuti comunque destinati ad essere erogati negli anni successivi (in dipendenza delle diverse interpretazioni possibili degli aiuti ammessi summenzionate), o piuttosto
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debba intendersi quale il termine finale di materiale erogazione dei contributi stessi da parte dei competenti organi regionali;
3)
se, quindi, per un'assunzione con C.F.L. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27/91 effettuata, ad esempio, il 01/01/1996, e quindi entro il termine del periodo di applicazione dell'aiuto stabilito nella Decisione n. 95/C 343/11 del 14/11/1995, la regione Sicilia poteva (e doveva) applicare concretamente il regime di aiuti in parola per tutti gli anni autorizzati (i.e. 2 + 3), e ciò anche quando, come nell'esempio riportato, l'applicazione del regime autorizzato comportava una materiale erogazione del contributo fino alla data del 31/12/2001 (i.e. 1996 + 5 anni = 2001);
4)
se la Commissione Europea, con la Decisione n. 2003/195/CE (1) del 16/10/2002, quando recita all'articolo 1: «il regime di aiuti disposto dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1997 della Regione Sicilia, cui l'Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune. A detto regime non può pertanto essere data esecuzione», ha inteso
—
negare la propria autorizzazione al «nuovo» regime di aiuti disposto con l'art. 11 della L.R. 16/97, a) perché ha considerato lo stesso quale sistema «autonomo» finalizzato a prorogare il periodo di applicazione dell'aiuto introdotto dall'art. 10 della L.R. 27/91 oltre il termine del 31.12.1996, facendovi rientrare anche spese da assunzioni e/o trasformazioni effettuate negli anni 1997 e 1998, ovvero
—
se, invece, detta decisione intendesse effettivamente impedire alla Regione il materiale approvvigionamento delle risorse economiche, al fine di inibire la concreta erogazione degli aiuti di stato introdotti dall'art. 10 della L.R. 27/91, anche per le assunzioni e/o trasformazioni effettuate prima del 31.12.1996;
5)
qualora l'interpretazione della decisione della Commissione sia quella sub 4 prima ipotesi, se tale decisione sia compatibile con l'interpretazione dell'art. 87 del trattato posta dalla Commissione a fondamento dei casi analoghi relativi agli sgravi dagli oneri contributivi e assistenziali sui CFL di cui alle decisioni 2000/128/CE (2) del 11.5.99 (avente per oggetto le leggi dello Stato italiano ed espressamente richiamata nella motivazione della decisione negativa del 2002) e 2003/739/CE (3) del 13.5.03 (avente per oggetto le leggi della Regione siciliana);
6)
qualora l'interpretazione della decisione della Commissione sia quella sub 4 seconda ipotesi, quale sia l'interpretazione da dare alla precedente decisione di autorizzazione delle misure di aiuto, ciò tenuto conto del duplice significato attribuibile all'aggettivo «ulteriore»: «ulteriore rispetto al budget fissato dalla decisione della Commissione» ovvero «ulteriore rispetto al finanziamento previsto dalla Regione solo fino al bilancio del 1996»;
7)
in ultima analisi quali devono considerarsi gli aiuti legittimi e quali quelli ilegittimi secondo la Commissione;
8)
su quale delle parti dell'odierno giudizio (Impresa o Assessorato) ricada l'onere di dimostrare che il budget fissato dalla Commissione medesima non sia stato superato;
9)
se l'eventuale riconoscimento in favore delle imprese beneficiarie di interessi di legge da ritardato pagamento dei contributi ritenuti legittimi ed ammissibili concorra o meno a determinare il possibile sforamento del budget originariamente autorizzato con decisione n. 95/C343/11 del 14.10.95;
10)
nel caso in cui concorra a determinare lo sforamento, quale misura di interessi occorre applicare.
(1) GU L 077, p. 57
(2) GU L 42, p. 1
(3) GU L 267, p. 29
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