1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/27
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2010 dalla Media-Saturn-Holding GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
(Causa C-92/10 P)
2010/C 113/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Media-Saturn-Holding GmbH (rappresentanti: avv.ti C.-R. Haarmann e E. Warnke)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 dicembre 2009, causa T-476/08,
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 agosto 2008, procedimento R 591/2008-4,
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condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, al Tribunale dell’Unione europea e alla Corte.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 28 agosto 2008, relativa al rigetto della sua domanda di registrazione del marchio figurativo «BEST BUY». La ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario») per i marchi privi di carattere distintivo. L’impugnazione si articola nelle seguenti tre parti.
In primo luogo il Tribunale avrebbe dedotto la mancanza di carattere distintivo dalla valutazione di un marchio diverso da quello effettivamente richiesto il che sarebbe inammissibile. Nell’esame del carattere distintivo avrebbe considerato un segno che include l’elemento denominativo «BEST BUY» scritto correttamente, all’esame del Tribunale in un altro procedimento. A differenza dell’altro segno di cui trattasi, nel caso del marchio richiesto dalla ricorrente l’asserito elemento denominativo «BEST BUY» risulterebbe solo a seguito di una breve riflessione a causa del risalto dato alla lettera «B» che costituisce rispettivamente l’iniziale delle parole «BEST» e «BUY». Dato che l’elemento aggiuntivo risultante dal differente, erroneo modo di scrivere le due parole sarebbe sufficiente a conferire un minimo carattere distintivo, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il carattere distintivo sulla base di una decisione precedente relativa ad un segno cui mancherebbe proprio tale particolare elemento.
In secondo luogo il Tribunale avrebbe trascurato il principio secondo cui il riconoscimento o meno del carattere distintivo di un marchio composto dovrebbe dipendere da un esame complessivo del marchio. Un siffatto esame complessivo mancherebbe nella sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe esaminato ciascun elemento isolatamente al fine di determinare se potesse di per sé conferire un carattere distintivo al segno, il che verrebbe negato automaticamente non presentando i singoli componenti a giudizio del Tribunale di per sé carattere distintivo. Non sarebbe stato compiuto un esame del marchio nel suo insieme da cui potrebbe risultare che la somma degli elementi, rispettivamente non tutelabili, renda un marchio considerato nel suo insieme tutelabile.
In terzo luogo, nell’esaminare il carattere distintivo il Tribunale avrebbe applicato un criterio troppo rigido. Sarebbe già sufficiente che il marchio sia percepito «principalmente» come slogan pubblicitario per affermare l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio. In tal modo verrebbero però violati i principi giuridici concretizzati dalla Corte in merito all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio. La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non escluderebbe che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio potrebbe contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto almeno menzionare i motivi per cui ciò non varrebbe nel caso del marchio richiesto.
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