22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 23 febbraio 2010 — Gentcho Pavlov e Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
(Causa C-101/10)
2010/C 134/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrenti: Gentcho Pavlov, Gregor Famira
Convenuto: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria (1), dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994) nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 dovesse essere direttamente applicato nel procedimento per l’iscrizione di un cittadino bulgaro nell’albo degli avvocati praticanti.
Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
2)
Se l’art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994) ostasse all’applicazione dell’art. 30, nn. 1 e 5, della Rechtsanwaltsordnung (ordinamento forense) austriaca, secondo cui uno dei requisiti per la registrazione è costituito, fra l’altro, dalla prova della cittadinanza austriaca o di una cittadinanza equivalente, alla domanda di registrazione nell’albo degli avvocati praticanti austriaci presentata il 2 gennaio 2004 da un cittadino bulgaro in servizio presso un avvocato austriaco e di emissione di un certificato di legittimazione ai sensi dell’art. 15, n. 3, della Rechtsanwaltsordnung e al rigetto della domanda fondato esclusivamente sulla cittadinanza, nonostante la sussistenza degli altri requisiti e di un permesso di stabilimento e di lavoro rilasciato solo per l’Austria.
(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.
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