19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/16
Impugnazione proposta il 1o marzo 2010 dalla Solvay SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009, causa T-58/01, Solvay/Commissione
(Causa C-110/10 P)
2010/C 161/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: avv.ti P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis e A. Vallery)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Riunire il presente procedimento al procedimento di impugnazione introdotto dalla medesima ricorrente contro la sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T-57/01;
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annullare la sentenza pronunciata il 17 dicembre 2009;
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conseguentemente, riesaminare il ricorso nei punti annullati e annullare in toto la decisione della Commissione del 13 dicembre 2000;
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annullare l’ammenda di EUR 2,25 milioni ovvero, in subordine, ridurla notevolmente a titolo di risarcimento del grave pregiudizio subito dalla ricorrente per la straordinaria durata del procedimento;
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condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il primo motivo, che si articola in cinque capi, la ricorrente denuncia una violazione del diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole. In particolare, la Solvay accusa il Tribunale di non aver valutato globalmente il termine considerando tanto la fase amministrativa quanto la fase giurisdizionale del procedimento (primo capo); di non aver tenuto conto della durata del procedimento in primo grado (secondo capo); di aver subordinato la sanzione per superamento del termine ragionevole alla dimostrazione di una lesione concreta dei diritti della difesa, mentre i due principi sarebbero distinti e separati (terzo capo); di aver ritenuto inesistente nella fattispecie una tale lesione (quarto capo) e di aver travisato i fatti della causa considerando che la ricorrente avesse rinunciato a chiedere, in subordine, una riduzione dell’ammenda per irragionevolezza dei termini (quinto capo), quando invece essa avrebbe esplicitamente richiesto l’annullamento o almeno la riduzione dell’ammenda a tal titolo.
Con il secondo motivo, anch’esso suddiviso in cinque capi, la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale, il quale le avrebbe imposto di dimostrare che i documenti del fascicolo perduti dalla Commissione avrebbero potuto essere utili alla sua difesa (primo capo). In realtà, mancando qualsiasi esame provvisorio del fascicolo, non sarebbe escluso d’ufficio che detti documenti abbiano potuto influire sulla decisione adottata dalla Commissione (secondo e terzo capo). La ricorrente lamenta altresì che il Tribunale abbia concluso, nella sentenza impugnata, che essa non aveva dimostrato che i documenti perduti avrebbero potuto essere utili alla sua difesa perché non aveva mai addotto dinanzi al Tribunale argomenti per contestare l’esistenza dell’accordo, per quanto ciò fosse possibile anche senza un accesso completo al fascicolo. In realtà, da un lato, la ricorrente avrebbe formulato argomenti in tal senso dinanzi alla Commissione e, dall’altro, nessuno più può determinare il contenuto dei documenti perduti (quarto capo). La ricorrente censura, infine, al Tribunale di aver negato ogni importanza ai documenti perduti argomentando di aver già respinto il motivo di merito formulato dalla ricorrente quanto all’assenza di effetti sul commercio tra gli Stati membri. In realtà, il Tribunale non era a conoscenza del contenuto di tali documenti, sicché non si può escludere che essi avrebbero consentito alla ricorrente di proporre ulteriori argomenti, e finanche motivi completamente nuovi, vuoi di merito vuoi attinenti all’importo dell’ammenda o alla regolarità del procedimento (quinto capo).
Con il terzo ed ultimo capo la ricorrente deplora la violazione del diritto di essere sentita dopo l’annullamento, da parte del Tribunale, di una prima decisione che le infliggeva un’ammenda e prima dell’adozione, da parte della Commissione, della decisione contestata. In effetti, la sentenza impugnata non risponderebbe al ricorso di annullamento e non riconoscerebbe l’obbligo in capo alla Commissione di sentire l’impresa interessata allorquando il Tribunale abbia constatato con una precedente sentenza un’irregolarità di procedura che ha inficiato le misure preparatorie.
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