1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/32
Ricorso proposto il 1o marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-111/10)
2010/C 113/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia
—
annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (1);
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condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
1)
Con l’adozione della decisione impugnata, il Consiglio ha privato dei suoi effetti la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2) (in prosieguo: gli «orientamenti nel settore agricolo del 2007») e dalla loro incondizionata accettazione da parte della Lituania, decisione in forza della quale quest’ultima era obbligata ad abrogare, non oltre il 31 dicembre 2009, un regime di aiuti in vigore destinato all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale. Adducendo circostanze eccezionali, il Consiglio ha di fatto consentito alla Lituania di mantenere tale regime fino alla scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007 il 31 dicembre 2013. Le circostanze dedotte dal Consiglio a sostegno della sua decisione non costituiscono, manifestamente, circostanze eccezionali atte a giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione in ordine a tale regime.
2)
A supporto del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi.
In primo luogo, essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire in forza dell’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l’aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che la Lituania si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 allorché aveva accettato le opportune misure ad essa proposte dalla Commissione.
In secondo luogo, essa lamenta che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere, e chiede l’annullamento della disposizione in forza della quale le misure di aiuto che la Lituania era libera si mantenere fino alla fine del 2009, ma non dopo tale data, possono essere mantenute fino al 2013.
In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile nelle relazioni tra gli Stati membri nonché le istituzioni. Con la sua decisione il Consiglio avrebbe esentato la Lituania dal suo obbligo di cooperare con la Commissione in relazione alle opportune misure accettate dallo Stato membro con riguardo all’aiuto esistente per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale nell’ambito della cooperazione prevista dall’art. 108, n. 1, TFUE.
Infine, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazioni ritenendo che esistessero circostanze eccezionali che giustificavano l’adozione della misura approvata. La Commissione sostiene che, nei limiti in cui esistono circostanze eccezionali, la decisione impugnata approva un aiuto che è inadeguato rispetto a tali circostanze eccezionali o va oltre quanto necessario per farvi fronte, in violazione del principio di proporzionalità.
(1) 2009/983/EU, GU L 338, pag. 93.
(2) GU 2006, C 319, pag. 1.
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