1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/33
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 1o marzo 2010 — Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)]; interveniente volontario: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)]
(Causa C-112/10)
2010/C 113/51
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente
:
Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen
Convenuta
:
Zaza Retail BV
[Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)]
Interveniente volontaria
:
Zaza Retail BV
[Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)]
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nozione «le condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza (1) si riferisca anche ai requisiti vertenti sulla qualità o sull’interesse di una persona — come il pubblico ministero di un altro Stato membro — a richiedere una procedura di insolvenza, ovvero se dette condizioni riguardino solo i requisiti sostanziali per poter essere assoggettati a detta procedura.
2)
Se il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, possa essere interpretato estensivamente, nel senso che anche un’autorità nazionale che, in forza del diritto dello Stato membro a cui appartiene, sia competente a richiedere una procedura di insolvenza e intervenga nell’interesse pubblico e come rappresentante dell’insieme dei creditori nella fattispecie potrebbe richiedere legittimamente la procedura territoriale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b) del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.
3)
Ove il termine «creditore» si possa riferire anche ad un’autorità nazionale competente a richiedere una procedura di insolvenza, se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, sia necessario che detta autorità nazionale dimostri di agire nell’interesse dei creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede sono situati nello Stato membro di tale autorità nazionale.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
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