22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 3 marzo 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Causa C-115/10)
2010/C 134/34
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questioni pregiudiziali
1)
Se possano tra loro differenziarsi le condizioni alle quali sono subordinati, da un lato, gli aiuti comunitari (del FEAOG) rientranti nella politica agricola comune e, dall’altro lato, gli aiuti nazionali integrativi, ossia se le condizioni relative agli aiuti nazionali integrativi possano essere previste da altre norme, più rigorose di quelle che disciplinano gli aiuti finanziati dal FEAOG.
2)
Se l’ambito di applicazione determinato, per quanto riguarda i beneficiari degli aiuti, dall’art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508 (1), che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e dall’art. 10, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259 (2), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, possa essere interpretato nel senso che gli aiuti, per quanto riguarda l’individuazione dei loro beneficiari, sono subordinati solo a due presupposti, ossia devono essere destinati a) a un gruppo di produttori agricoli (o a un singolo produttore agricolo) b) la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità.
3)
Se i citati regolamenti possano essere interpretati nel senso che il produttore agricolo la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità ma che voglia cessare la sua attività in futuro (dopo aver utilizzato la sovvenzione) non ha il diritto di beneficiare di un aiuto.
4)
Come occorra interpretare la nozione di status giuridico conferito secondo il diritto nazionale ai sensi dei due citati regolamenti.
5)
Se lo status giuridico conferito ai sensi del diritto nazionale includa anche quello connesso alle modalità dell’eventuale cessazione dell’impresa del produttore agricolo (o dello scioglimento del gruppo di produttori). Infatti, il diritto ungherese disciplina status giuridici distinti per le varie situazioni che possono sfociare in una cessazione (sospensione dei pagamenti, fallimento e liquidazione).
6)
Se si possa prevedere che i presupposti per chiedere, da un lato, il (regime comunitario di) pagamento unico per superficie e, dall’altro, l’aiuto nazionale integrativo abbiano una forma distinta e che siano del tutto indipendenti gli uni dagli altri; occorre verificare quali rapporti esistano (o possano esistere) tra i principi, il regime e gli obiettivi dei due tipi di sovvenzioni.
7)
Se si possa escludere dal beneficio dell’aiuto nazionale integrativo un gruppo (o un singolo produttore) che soddisfa, peraltro, i presupposti del regime comunitario di pagamento unico per superficie.
8)
Se l’ambito di applicazione del regolamento n. 1259/1999 includa anche, secondo quanto previsto dal suo art. 1, l’aiuto nazionale integrativo, tenuto conto del fatto che quanto è solo parzialmente finanziato dal FEAOG è finanziato, con gli opportuni adattamenti, con un aiuto nazionale integrativo.
9)
Se un produttore agricolo la cui azienda, funzionante effettivamente e in piena legalità, si trovi nel territorio della Comunità abbia diritto a un aiuto nazionale integrativo.
10)
Ove il diritto nazionale disciplini il processo di scioglimento delle società commerciali con una normativa specifica, se quest’ultima presenti una rilevanza dal punto di vista degli aiuti comunitari (e degli aiuti nazionali ad essi connessi).
11)
Se si possano interpretare le norme comunitarie e nazionali che sovrintendono al funzionamento della politica agricola comune nel senso che devono creare un regime giuridico complesso, d’interpretazione uniforme e funzionante in conformità a identici principi e condizioni.
12)
Se l’ambito di applicazione determinato dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dall’art. 10, lett. a), del regolamento n. 1259/1999 possa essere interpretato nel senso che, dal punto di vista della sovvenzione, l’intenzione del produttore agricolo di cessare la sua attività in futuro, o ancora lo status giuridico che ne deriva, è del tutto irrilevante.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113).
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