1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/35
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-118/10)
2010/C 113/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, 2009/991/UE (1), relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese di questo procedimento.
Motivi e principali argomenti
Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha rovesciato la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte della Repubblica di Lettonia, che obbligava quest'ultima a porre fine ad un regime di aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli entro, al più tardi, il 31 dicembre 2009. Accampando circostanze eccezionali, il Consiglio ha infatti autorizzato la Lettonia a mantenere tale regime fino al giorno della scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007, ossia il 31 dicembre 2013. Le circostanze addotte dal Consiglio per motivare la sua decisione chiaramente non costituiscono circostanze eccezionali tali da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione su detto regime. A sostegno del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi:
a)
In primo luogo essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire ai sensi del terzo comma dell’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l'aiuto che esso ha approvato era un aiuto esistente che la Lettonia si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 quando aveva accettato le misure opportune propostele dalla Commissione;
b)
in secondo luogo, autorizzando il mantenimento delle misure di aiuto fino al 2013, il Consiglio è incorso in sviamento di potere in quanto ha cercato di annullare la determinazione secondo cui la Lettonia era libera di mantenere in vigore le misure di aiuto fino alla fine del 2009 ma non dopo tale data;
c)
in terzo luogo, inoltre, la decisione impugnata è stata a adottata violando il principio della leale cooperazione che si applica agli Stati membri e tra le istituzioni. Il Consiglio, con la sua decisione, ha sollevato la Lettonia dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le misure opportune accettate da tale Stato membro con riferimento ad aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli nel contesto della cooperazione stabilita dall'art. 108, n. 1, TFUE;
d)
infine, con il suo ultimo motivo, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha ritenuto che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione della misura approvata.
(1) GU L 339, pag. 34.
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