5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 5 marzo 2010 — European Air Transport SA/Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale
(Causa C-120/10)
2010/C 148/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: European Air Transport SA
Resistenti: Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nozione di «restrizione operativa» di cui all’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (1), debba essere interpretata nel senso che includa le norme che fissano i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell’aeroporto, a norma delle quali il responsabile del loro superamento può incorrere in una sanzione, restando inteso che gli aeromobili sono tenuti a rispettare le rotte e a conformarsi alle procedure di atterraggio e di decollo stabilite da altre autorità amministrative senza tenere conto del rispetto di tali limiti delle emissioni acustiche.
2)
Se gli artt. 2, lett. e), e 4, n. 4, della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che tutte le «restrizioni operative» debbano essere «basate sulle prestazioni», ovvero se tali disposizioni consentano che altre disposizioni, relative alla tutela dell’ambiente, limitino l’accesso all’aeroporto in funzione del livello delle emissioni acustiche misurate al suolo e debbano essere rispettate in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell’aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione.
3)
Se l’art. 4, n. 4, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che, oltre alle restrizioni operative basate sulle prestazioni fondate sulle emissioni acustiche dell’aeromobile, disposizioni relative alla tutela dell’ambiente fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell’aeroporto.
4)
Se l’art. 6, n. 2, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che talune disposizioni fissino i limiti delle emissioni acustiche misurate al suolo, che devono essere rispettati in occasione del sorvolo su aree situate in prossimità dell’aeroporto, di modo che il responsabile del loro superamento possa incorrere in una sanzione, e che tali disposizioni possano essere violate da velivoli conformi alle norme di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell’allegato 16 alla convenzione sull’aviazione civile internazionale.
(1) GU L 85, pag. 40.
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