22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/24
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-121/10)
2010/C 134/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, A. Stobiecka-Kuik, K. Walkerová, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione del Consiglio 22 dicembre 2009, 2009/1017/UE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (1);
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha disapplicato la decisione della Commissione derivante dalla proposta di misure appropriate contenuta nel punto 196 degli orientamenti agricoli del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte dell’Ungheria, decisione che ha obbligato quest’ultima sopprimere, entro il 31 dicembre 2009, due regimi di aiuti per l’acquisto di terreni agricoli. Invocando pretestuose circostanze eccezionali, il Consiglio ha in realtà consentito all’Ungheria di mantenere tali regimi fino alla data di scadenza degli orientamenti agricoli del 2007, il 31 dicembre 2013. Le circostanze fatte valere dal Consiglio a fondamento della propria decisione non hanno, con ogni evidenza, un carattere eccezionale tale da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione relativa a detti regimi.
A sostegno della propria domanda di annullamento, la Commissione deduce quattro motivi:
a)
In primo luogo, essa afferma che il Consiglio non era competente ad agire ai sensi dell’art. 108, n. 2, terzo comma, TFUE, poiché l’aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che l’Ungheria, accettando le misure appropriate che la Commissione le aveva proposto, si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009.
b)
In secondo luogo, il Consiglio, cercando di neutralizzare la decisione relativa alle misure che l’Ungheria poteva conservare fino alla fine del 2009, ma non oltre tale data, è incorso in uno sviamento di potere, in quanto ha consentito che tali misure fossero mantenute fino al 2013.
c)
In terzo luogo, la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile agli Stati membri ed anche tra le istituzioni. Con la propria decisione, il Consiglio ha esonerato l’Ungheria dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione relativo alle misure appropriate accettate dallo Stato membro in questione nell’ambito della cooperazione stabilita dall’art. 108, n. 1, TFUE e riguardanti l’aiuto esistente per l’acquisto di terreni agricoli.
d)
Con l’ultimo motivo, la Commissione deduce che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione, in quanto ha ritenuto che sussistessero circostanze eccezionali che giustificavano l’adozione della misura approvata.
(1) GU L 348, pag. 55.
Full & Egal Universal Law Academy