19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/16
Impugnazione proposta l’8 marzo 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-156/04, Électricité de France (EDF)/Commissione
(Causa C-124/10 P)
2010/C 161/23
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF), Repubblica francese, Iberdrola SA
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) 15 dicembre 2009, notificata alla Commissione il 16 dicembre 2009, nella causa T-156/04, EDF/Commissione, in quanto ha
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annullato gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003 (C 2003/4637) relativa a aiuto a favore dell’EDF e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003);
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condannato la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle della Électricité de France (EDF);
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rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame;
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riservare le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la Commissione europea deduce due motivi.
Con il primo motivo sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti all’origine della controversia. Contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Repubblica francese non avrebbe infatti proceduto alla conversione in capitale di un credito fiscale, ma avrebbe semplicemente concesso alla EDF un aiuto sotto forma di esonero dall’imposta sulla società. La ricapitalizzazione della EDF di per sé non sarebbe stata considerata dalla decisione annullata come aiuto di Stato; come tale sarebbe stata qualificata dalla Commissione solo la sua incidenza fiscale.
Con il secondo motivo, che si suddivide in quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto, considerando le azioni del governo francese nel caso di specie come comportamento di un investitore privato avveduto, in economia di mercato.
In primo luogo la ricorrente confuta l’affermazione del Tribunale secondo cui la distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato quale pubblica autorità dipenderebbe essenzialmente dall’obbiettivo perseguito dallo Stato — nella specie la ricapitalizzazione della EDF — e non da elementi obbiettivi e verificabili. Da un lato, infatti, la Corte avrebbe ripetutamente ricordato che l’art. 87, n. 1, CE, non fa distinzioni a seconda delle cause e degli obbiettivi degli interventi statali. Dall’altro lato un criterio che riposa sull’intenzione dello Stato sarebbe particolarmente inappropriato per valutare l’esistenza di un aiuto di Stato in quanto un siffatto criterio è per sua natura soggettivo e soggetto a interpretazioni.
In secondo luogo la Commissione rimprovera al Tribunale di non aver basato la sua analisi sullo studio comparativo, da un lato, del comportamento che in analoghe circostanze avrebbe tenuto un operatore privato avveduto, privo di privilegi, e, dall’altro lato, del comportamento tenuto nella specie dallo Stato francese, dotato della prerogativa di pubblica autorità.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato il principio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, consentendo così un trattamento fiscale più favorevole dello Stato, anche in società di cui lo Stato non è azionista unico.
Infine, secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe violato le regole che presiedono alla ripartizione dell’onere della prova, riguardo l’applicabilità del principio dell’investitore privato avveduto in economia di mercato, e, allo stesso tempo, avrebbe tenuto conto di elementi successivi alla data di adozione della decisione annullata.
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