22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) (Grecia) l’11 marzo 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilías
(Causa C-128/10)
2010/C 134/38
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)
Parti
Ricorrente: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (Società di navigazione di Thassos)
Resistente: Ypourgos Emporikis Naftilías (Ministro della marina mercantile)
Questione pregiudiziale
«Se le disposizioni degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi [all’interno] degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), interpretate in conformità al principio della libera prestazione dei servizi, consentano l’adozione di una normativa nazionale ai sensi della quale gli armatori possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo soltanto previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, allorché: a) tale regime di autorizzazione è volto a controllare se, in considerazione della situazione esistente in un determinato porto, i collegamenti marittimi dichiarati dall’armatore possano essere effettuati in condizioni di sicurezza della nave e di ordine del porto nonché a controllare l’idoneità della nave per la quale viene chiesta l’autorizzazione ad approdare agevolmente in un determinato porto all’orario dichiarato dall’armatore come momento preferibile per l’effettuazione di un determinato collegamento, senza tuttavia che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri in base ai quali tali questioni sono valutate dalla Pubblica Amministrazione, in particolare qualora vi siano più armatori interessati a un determinato scalo nello stesso momento e nel medesimo porto; b) tale regime di autorizzazione costituisce contemporaneamente un mezzo per imporre obblighi di servizio pubblico avente, sotto questo profilo, le seguenti caratteristiche: i) riguarda indistintamente tutti i collegamenti di linea con le isole, ii) l’autorità amministrativa competente a rilasciare l’autorizzazione gode di amplissima discrezionalità nell’imporre obblighi di servizio pubblico, senza che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri di esercizio di tale discrezionalità e senza che sia predeterminato il contenuto degli obblighi di servizio pubblico che possono essere eventualmente imposti».
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