19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/18
Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Commissione/Regno del Belgio
(Causa C-134/10)
2010/C 161/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e C. Vrignon, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Constatare che il Regno del Belgio, non avendo correttamente recepito l’art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (1), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti, in forza delle disposizioni di detta direttiva e dell’art. 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione europea solleva tre censure a sostegno del suo ricorso, denunciando l’assenza di proporzionalità nella normativa nazionale impugnata, con riferimento, in particolare, alla procedura e ai criteri che conducono alla designazione dei canali della radio e della televisione che beneficiano del regime di diffusione detto «must carry».
In primo luogo, essa contesta alla convenuta di non aver accertato in modo chiaro e prevedibile quali siano gli obiettivi di interesse generale che permettono la concessione di tale regime. Gli enti di radiodiffusione non sarebbero pertanto in grado di conoscere anticipatamente la natura e la portata delle condizioni da soddisfare e degli obblighi di servizio pubblico cui sono tenuti.
In secondo luogo, la Commissione denuncia sia la mancanza di trasparenza relativa allo svolgimento del procedimento di autorizzazione, sia il più forte potere discrezionale delle autorità, dato che la normativa nazionale sembra imporre agli enti di cui trattasi la diffusione di tutti i canali che essi trasmettono e non dei soli canali che perseguono gli obiettivi di interesse generale che si intende raggiungere, nonché la portata discriminatoria del requisito dello stabilimento di tali enti sul territorio nazionale.
In terzo luogo, la ricorrente denuncia, infine, il mancato rispetto dell’ambito di applicazione dell’art. 31 della direttiva «servizio universale», per quanto riguarda la subordinazione della diffusione all’esistenza di un numero significativo di utenti finali delle reti di comunicazione.
(1) GU L 108, pag. 51.
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