19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Târgu-Mureș (Romania) il 15 marzo 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu
(Causa C-136/10)
2010/C 161/26
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Curte de Apel Târgu-Mureș
Parti
Ricorrente: Daniel Ionel Obreja
Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș, Administrația Fondului pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
1)
Se si possa ritenere che con l’istituzione di una tassa sull’inquinamento, nel periodo dal 1o luglio 2008 al 15 dicembre 2008, la legislazione rilevante di diritto interno adottata dalla Romania (decreto di urgenza n. 50/2008) soddisfi in primo luogo i principi dell’unione doganale e di divieto di doppia imposizione, sanciti dagli artt. 23, 25 e 90 TCE, ovvero se queste disposizioni del Trattato consentano l’istituzione di una tassa sull’inquinamento per la finalità prevista dal legislatore romeno nel preambolo del decreto di urgenza n. 50/2008, finalità prevista anche dall’art. 174 TCE e seguenti: garantire la protezione dell’ambiente grazie alla realizzazione di programmi e progetti per il miglioramento della qualità dell’aria e per il rientro nei valori limite previsti dalla normativa comunitaria in materia. In altre parole, in particolare, se con l’istituzione di una tassa sull’inquinamento in un altro Stato membro dell’Unione europea per la prima immatricolazione di autovetture, nuove o di seconda mano, importate da un altro Stato membro nel primo Stato membro, sia possibile ritenere che le disposizioni dell’art. 174 TCE e seguenti giustifichino la disapplicazione degli artt. 23, 25 e 90 del medesimo Trattato.
2)
Se si possa ritenere che, qualora tale autoveicolo sia stato soggetto ad una tassa analoga, ovvero alla tassa sull’inquinamento (con lo stesso contenuto concettuale e allo stesso scopo, ovvero per il rispetto dell’ambiente conformemente ai principi e agli obiettivi di cui all’art. 174 TCE e seguenti), in uno Stato membro, in occasione della prima immatricolazione in un altro Stato membro sia possibile istituire tale tassa sull’inquinamento con gli stessi obiettivi previsti dall’art. 174 TCE e seguenti del Trattato, anche se in precedenza era già stato soggetto a una tassa sull’inquinamento in un altro Stato membro.
3)
Infine, qualora invece tale autoveicolo non sia stato soggetto in un altro Stato membro a una tassa sull’inquinamento (perché non esisteva questa tassa o per altri motivi), ma con l’immatricolazione successiva in un altro Stato membro, ad esempio in Romania dove si paga tale tassa, all’atto della prima immatricolazione sia soggetto alla tassa sull’inquinamento in tale Stato, se si possa ritenere, in siffatta ipotesi, che sono violati i principi dell’unione doganale e di una protezione interna indiretta prevista dagli artt. 23, 25 e 90.
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