5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 15 marzo 2010 — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
(Causa C-138/10)
2010/C 148/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti del procedimento a quo
Ricorrente: DP grup EOOD
Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l’art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che esso obbliga l’autorità doganale ad effettuare unicamente una verifica della rispondenza della dichiarazione in dogana alle condizioni fissate dall’art. 62 di tale regolamento, da attuarsi mediante un semplice controllo dei documenti nella misura stabilita dall’art. 68 di quest’ultimo, e ad adottare unicamente sulla base dei documenti presentati una decisione in merito all’accettazione della dichiarazione, nel caso in cui sia sorto un dubbio quanto all’esattezza del codice tariffario doganale della merce e si renda necessaria la perizia di un esperto ai fini della determinazione di tale codice.
2)
Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la decisione dell’autorità doganale in merito all’accettazione immediata della dichiarazione in dogana secondo quanto previsto dall’art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere considerata quale decisione di un’autorità doganale ai sensi dell’art. 4, punto 5), di tale regolamento, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, primo trattino, di quest’ultimo, e ciò con riferimento all’intero contenuto della dichiarazione doganale rilasciata, nel caso in cui allo stesso tempo risultino le seguenti circostanze:
a)
la decisione dell’autorità doganale in merito all’accettazione della dichiarazione in dogana è stata adottata unicamente sulla base dei documenti presentati insieme a quest’ultima;
b)
al momento dell’esecuzione delle necessarie verifiche prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana sussisteva il sospetto che il codice tariffario doganale dichiarato per la merce non fosse esatto;
c)
al momento dell’esecuzione delle necessarie verifiche prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana, le informazioni in merito al contenuto della merce presentata, rilevanti ai fini dell’esatta determinazione del codice tariffario doganale, erano incomplete;
d)
al momento della verifica prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana era stato prelevato un campione per la predisposizione di una perizia ai fini dell’esatta determinazione del codice tariffario doganale della merce.
3)
Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l’art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato:
a)
nel senso che esso consente che venga contestata in sede giurisdizionale la legittimità dell’accettazione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo della merce, oppure
b)
nel senso che l’accettazione della dichiarazione in dogana non è impugnabile, poiché attraverso essa viene unicamente attestata la presentazione delle merci dinanzi alle autorità doganali e viene determinato il momento di insorgenza dell’obbligazione doganale all’importazione e poiché essa non costituisce una decisione di un’autorità doganale in merito alle questioni riguardanti l’esatta classificazione tariffaria e l’entità dei dazi dovuti sulla base di tale dichiarazione.
(1) GU L 302, pag. 1.
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