5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 18 marzo 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch
(Causa C-144/10)
2010/C 148/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti
Ricorrente: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts
Convenuta: JP Morgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’ambito di applicazione dell’art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si estenda anche alle cause in cui una società o una persona giuridica opponga all’azione promossa contro la stessa, sul fondamento di un negozio giuridico, l’invalidità, risultante da violazioni del suo statuto, delle decisioni dei suoi organi, decisioni sulla base delle quali è stato concluso il negozio giuridico.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub a): se l’art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 si applichi anche alle persone giuridiche di diritto pubblico, allorché la validità delle decisioni dei loro organi debba essere valutata da giudici civili.
3)
In caso di soluzione affermativa della questione sub b): se il giudice di uno Stato membro successivamente investito di una controversia sia tenuto a sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 44/2001, anche qualora una parte eccepisca l’invalidità di una clausola attributiva di competenza conseguente all’invalidità, conformemente al suo statuto, di una decisione dei suoi organi.
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