5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 29 marzo 2010 — British Sugar plc/Rural Payments Agency
(Causa C-147/10)
2010/C 148/29
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division
Parti
Ricorrente: British Sugar plc
Convenuto: Rural Payments Agency
Questioni pregiudiziali
1)
Se il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 (1) sia invalido, alla luce delle decisioni della Corte di giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich (Racc. pag. I-3231), e 6 ottobre 2008, cause riunite da C-175/07 a C-184/07, SAFBA (Non pubblicata nella Raccolta) (2).
2)
Se il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 sia comunque invalido in ragione del fondamento normativo sul quale è stato adottato, vale a dire il regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
3)
Se, ai fini del calcolo della compensazione dovuta per versamenti in eccesso di contributi alla produzione di zucchero effettuati nelle campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, il tasso di cambio applicabile e la data della conversione debbano essere determinati conformemente al diritto comunitario. In caso di risposta affermativa, se l’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 debba essere interpretato nel senso che la compensazione deve essere calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla data in cui è stato inizialmente calcolato il contributo pagato in eccesso. In caso di risposta affermativa, se l’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 sia valido.
4)
Riguardo agli interessi:
i)
se il diritto comunitario osti a che un soggetto nella situazione della ricorrente percepisca dall’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione gli interessi su somme pagate in eccesso a causa di un regolamento invalido della Commissione, nel caso in cui detta autorità non possa percepire gli interessi sulle somme corrispondenti ad essa dovute dalla Commissione;
ii)
in caso di risposta affermativa alla questione sub i), se la normativa comunitaria in materia di risorse proprie [decisione 2009/597/CE, Euratom, e regolamento attuativo (CE) n. 1150/2000], correttamente interpretata, osti a che l’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione percepisca gli interessi sulle somme ad essa dovute dalla Commissione nelle circostanze del caso di specie;
iii)
in caso di risposta negativa alla questione sub i), se il diritto comunitario osti in tali circostanze a che un giudice o un’autorità nazionale esercitino il proprio eventuale potere discrezionale di non concedere interessi in tali circostanze quando riconoscono un rimborso ad un soggetto nella situazione della ricorrente.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).
(2) GU L 178, pag. 1.
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