19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Sezione Hasselt (Belgio) il 31 marzo 2010 — NV Dai Cugini/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(Causa C-151/10)
2010/C 161/31
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Arbeidshof te Antwerpen — Sezione Hasselt
Parti
Ricorrente: NV Dai Cugini
Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni nazionali, segnatamente la presunzione di cui all’art. 22ter della legge 27 giugno 1969, recante riforma del decreto legge 28 dicembre 1944 riguardante la previdenza sociale dei lavoratori (la legge R.S.Z.), e l’art. 171 della legge programmatica 22 dicembre 1989, nelle loro versioni successive nel tempo, siano compatibili o meno con le disposizioni del diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE (1), segnatamente con la clausola 5, n. 1, lett. a), che stabilisce che, nel quadro del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
2)
Se le disposizioni nazionali con cui ai datori di lavoro viene imposto di predisporre ed aggiornare numerosi documenti sociali, ai sensi degli artt. 157-169 della legge programmatica 22 dicembre 1989, e con cui viene sanzionato penalmente il mancato rispetto delle dette disposizioni ovvero possono essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni civili, siano compatibili con le disposizioni di diritto comunitario e con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1977, 97/81/CE, segnatamente con la clausola 5, n. 1, lett. A), che stabilisce che, nel quadro del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla legge o alle prassi nazionali, dovrebbero individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
(1) Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).
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