5.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/21
Impugnazione proposta il 6 aprile 2010 dal sig. Karen Goncharov avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2010, causa T-34/07, Karen Goncharov/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: DSB
(Causa C-156/10 P)
2010/C 148/32
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Karen Goncharov (rappresentanti: A. Späth e G. N. Hasselblatt, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), DSB
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia
1)
annullare la sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010, causa T-34/07,
2)
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 dicembre 2006 (procedimento R 1330/2005-2) e
3)
condannare l’UAMI alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale e alla commissione di ricorso nonché a sostenere le spese del ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Quale motivo di annullamento della sentenza del Tribunale 21 gennaio 2010, causa T-34/07, il ricorrente deduce che detta sentenza viola la disposizione sul diniego di registrazione a causa di impedimenti relativi di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario].
Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo i principi generali sulla valutazione del rischio di confusione. In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato in modo complessivo le circostanze del caso di specie non tenendo conto del fatto che i marchi, nella fattispecie, sono costituiti da acronimi.
Il Tribunale baserebbe la sua decisione infine sul principio empirico secondo cui il consumatore usualmente dà maggior peso alla prima parte delle parole. A tal riguardo non sarebbe sufficiente la differenza nella forma della lettera «W» nel marchio contestato per eliminare la somiglianza visiva e sonora.
In tal modo il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che i marchi in conflitto non costituiscono parole, ma acronimi. La motivazione della sentenza indicherebbe che il Tribunale non ha svolto un esame complessivo del rischio di confusione, ma si sarebbe basato solo su un principio empirico che oltretutto non sarebbe affatto applicabile al caso in esame nella fattispecie.
Di fronte ad acronimi il consumatore sarebbe, infatti, abituato a prestare attenzione ad ogni singola lettera separatamente. Principi empirici attinenti a marchi denominativi composti da parole non potrebbero perciò essere senz’altro applicati a marchi denominativi composti da acronimi.
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