17.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 195/6
Impugnazione proposta il 30 aprile 2010 da Heinz Helmuth Eriksen avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 marzo 2010, causa T-516/08, Heinz Helmuth Eriksen/Commissione europea
(Causa C-205/10 P)
2010/C 195/10
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Heinz Helmuth Eriksen (rappresentante: avv. I. Anderson)
Altra parta nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente la decisione del Tribunale contenuta nell’ordinanza 24 marzo 2010 che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente e lo condanna alle spese.
—
conservare la competenza a conoscere dell’impugnazione del ricorrente e condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente:
a)
la somma di EUR 800 000 ovvero la diversa somma che la Corte dovesse ritenere giusta ed equa per le sofferenze e il peggioramento della qualità della vita passati, presenti e futuri, conseguenti al grave danno biologico provocato dall’arbitrario ed illegittimo rifiuto della Commissione di imporre l'attuazione delle disposizioni sul controllo sanitario a scopo precauzionale previste dalla direttiva 96/29 (1) in ordine alle malattie causate da radiazioni nel caso dei gruppi di intervento speciale di Thule;
b)
al ricorrente o alle strutture mediche o agli operatori sanitari che lo assistono i costi futuri delle cure mediche e dei medicinali destinati ad alleviare e/o curare i danni alla salute, menzionati sub a), i quali non gli siano dispensati attraverso il sistema socio-sanitario dello Stato membro in cui risiede;
c)
le spese processuali sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla ricorrente, distorcendo sia la natura delle sue pretese sia i motivi da esso dedotti. Una siffatta distorsione, nel contesto dei falsi e arbitrari pretesti utilizzati dalla Commissione a sostegno del suo rifiuto di agire, avrebbe determinato un’errata valutazione dell’illecito da parte del Tribunale; l’inerzia della Commissione avrebbe svuotato del loro contenuto le norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nei casi di incidenti con radiazioni causati dall’impiego di energia nucleare per fini militari.
2)
Omessa applicazione dei principi giuridici comuni agli Stati membri.
Il Tribunale non avrebbe provveduto a valutare l’illegittimità della violazione da parte della Commissione dei principi di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione con riferimento ai principi giuridici comuni agli ordinamenti degli Stati membri ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danni cagionati ai singoli, come richiesto dall’art. 188 del trattato CEEA.
3)
Erronea applicazione del potere esclusivo della Commissione di concedere esenzioni, nell’ambito del diritto della concorrenza, alla ricevibilità dei ricorsi in materia di norme relative alla protezione sanitaria.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel valutare, alla luce dell’ampio ed esclusivo potere discrezionale della Commissione di formulare una politica di concorrenza dell’Unione europea tramite esenzioni discrezionali di accordi commerciali illegali, l’esenzione per ragioni militari, concessa dalla Commissione in ordine all’incidente radiologico di Thule, dalle misure di protezione sanitaria della direttiva. Così facendo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità in altri settori dell’Unione in cui la Commissione non dispone di un tale esclusivo potere discrezionale e in cui ricorsi per carenza proposti contro la Commissione non sono stati considerati come manifestamente irricevibili.
Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la Commissione non gode di un potere discrezionale esclusivo e illimitato nell’applicazione delle norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria, in quanto il trattato CEEA avrebbe definito restrittivamente il suo potere di concedere esenzioni e avrebbe espressamente previsto procedure che consentirebbero ai singoli di presentare ricorso per carenza nei confronti della Commissione in settori nei quali è stata riconosciuta loro una tutela. Ciò comprende le situazioni nelle quali il rifiuto ad agire è stato diretto a un’altra parte.
4)
Omessa valutazione della questione se il rifiuto di agire della Commissione configuri una violazione dell’espresso obiettivo del trattato CEEA di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di accertare se il rifiuto di agire della Commissione abbia violato gli obiettivi del trattato CEEA di fissare norme di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro gli effetti nocivi a lungo termine derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di vigilare sulla loro applicazione. In questo modo avrebbe trascurato l’obbligo attribuito alla Commissione dal trattato CEEA di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del Trattato, compreso il principio di precauzione ivi sancito.
(1) Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1)
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