17.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 195/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hajdú-Bihar Megyei Bíróság (Ungheria) il 3 maggio 2010 — Márton Urbán/Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
(Causa C-210/10)
2010/C 195/11
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Márton Urbán
Convenuto: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con il requisito di proporzionalità previsto dall’art. 19, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561 (1), relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, un regime sanzionatorio che prescrive obbligatoriamente l’imposizione di una sanzione amministrativa di identico ammontare, pari a HUF 100 000, per qualsivoglia violazione degli artt. 13-16 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
2)
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non gradua l’importo della sanzione amministrativa in funzione della gravità dell’infrazione commessa.
3)
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non consente di tener conto di alcun motivo di giustificazione a favore dell’autore dell’infrazione.
4)
Se sia conforme al requisito della proporzionalità un regime sanzionatorio che non effettua alcuna differenziazione in base alle circostanze personali proprie dell’autore dell’infrazione.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.
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