3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/26
Impugnazione proposta il 6 maggio 2010 dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), 3 marzo 2010, causa T-321/07: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-216/10 P)
2010/C 179/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Applus Servicios Tecnológicos, SL
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale 3 marzo 2010, causa T-321/07, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/UAMI — Applus Servicios Tecnológicos, SL (la sentenza oggetto della presente impugnazione), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 giugno 2007, che conferma la decisione della divisione d'opposizione, con la quale l'opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 002 933 356 è stata respinta;
—
a seguito della conclusione delle fasi scritte, fissare un'udienza dinanzi alla Corte di giustizia;
—
condannare la parte convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi:
—
il Tribunale ha erroneamente confermato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito al criterio del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario (1) (regolamento n. 40/94);
—
il Tribunale ha errato nel non tener conto del ricorso del ricorrente fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94;
—
il Tribunale ha violato l'art. 75, del regolamento n. 40/94, quando ha ritenuto che la commissione del ricorso non fosse legittimata a condurre un completo esame dei restanti argomenti del ricorrente, nello specifico quelli relativi al carattere distintivo della precedente registrazione del marchio di quest'ultimo «per ragioni di economia processuale»;
—
la sentenza oggetto del ricorso ha violato l'art. 76, del regolamento n. 40/94;
—
il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso che il fatto che l'UAMI non abbia comunicato al ricorrente il cambio di titolarità delle domande di marchio comunitario, con la conseguenza di privarlo dell'opportunità di porre osservazioni sul mutamento della controparte, non ha dato origine ad una seria violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo;
—
il Tribunale ha emesso una condanna alle spese che non era in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94, 20 dicembre 1993 del marchio comunitario
GU L 11, pag. 1
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