31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/14
Ricorso proposto il 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-220/10)
2010/C 209/22
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte dichiari che la Repubblica portoghese,
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identificando come aree meno sensibili tutte le acque costiere dell’isola di Madeira e tutte le acque costiere dell’isola di Porto Santo senza applicare i criteri previsti nell’allegato II della direttiva 91/271/CEE (1), in combinato con l’art. 6, n. 1, della stessa direttiva e, in particolare, senza aver condotto studi esaurienti che comprovino che i relativi scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle citate norme della direttiva 91/271/CEE;
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sottoponendo ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, senza aver condotto studi esaurienti che comprovino che i relativi scarichi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente, ha violato l’art. 6, n. 2, della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, con riferimento all’agglomerato di Albufeira/Armaçao de Pera, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 e non sottoponendo queste ultime ad un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato gli artt. 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, nell’agglomerato di Beja, un trattamento più rigoroso delle acque reflue urbane di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato l’art. 5 della direttiva 91/271/CEE;
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Non garantendo, nell’agglomerato di Chaves, un trattamento più rigoroso delle acque reflue urbane di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato l’art. 5 della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, in cinque agglomerati dell’estuario del fiume Tejo, vale a dire gli agglomerati di Barreiro/Moita, Ferñao Ferro, Montijo, Quinta do Conde e Seixal, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3, nonché, non garantendo in sei agglomerati con scarichi delle acque reflue sulla riva sinistra dell’estuario del Tejo, ovvero Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Ferñao Ferro, Montijo, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di dette acque di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato gli artt. 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, rispetto all’agglomerato di Elvas, un trattamento più rigoroso delle acque reflue urbane di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato l’art. 5 della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, con riferimento all’agglomerato di Tavira, un trattamento più rigoroso delle acque reflue urbane di quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, non si è conformata all’art. 5 della direttiva 91/271/CEE;
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non garantendo, con riferimento all’agglomerato di Viseu, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 e un trattamento più rigoroso di tali acque rispetto a quello previsto all’art. 4, in forza di quanto disposto all’art. 5 della direttiva, ha violato gli artt. 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE.
La ricorrente chiede inoltre che la Repubblica portoghese sia condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
E’ riscontrata l’esistenza di diversi agglomerati che non soddisfano i requisiti della direttiva, dei quali sette non soddisfano i requisiti di cui all’art. 3 e 12 non soddisfano i requisiti dell’art. 5.
Alcuni degli agglomerati di cui trattasi non eseguono alcun tipo di trattamento delle rispettive acque reflue.
Relativamente agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili la direttiva esige un trattamento più rigoroso di tali acque rispetto a quello richiesto per le acque scaricate in altre aree.
Ai sensi della parte B dell’allegato II un sistema o un ambiente idrico marino si considera area meno sensibile se lo scarico di acque reflue non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche dell'area in questione.
L’art. 6, n. 2, della direttiva stabilisce in che limiti le acque reflue urbane scaricate in aree meno sensibili possono essere sottoposte ad un trattamento meno rigoroso. Tale disposizione prevede, segnatamente, che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti compreso tra 10 000 e 150 000, immesse in acque costiere, possano essere sottoposte ad un trattamento meno rigoroso qualora siano stati condotti studi esaurienti che comprovino che i relativi scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente e siano state fornite alla Commissione informazioni relative agli studi summenzionati.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
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