31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) il 10 maggio 2010 — Hannelore Adams/Germanwings GmbH
(Causa C-226/10)
2010/C 209/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Köln
Parti
Ricorrente: Hannelore Adams
Convenuta: Germanwings GmbH
Questione pregiudiziale
Se l'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) trovi applicazione qualora un passeggero, provvisto di prenotazione confermata per un volo di andata e ritorno, non si presenti all'accettazione per l’imbarco sul volo di ritorno in ragione delle seguenti circostanze:
—
Il vettore aereo operativo ha negato l'imbarco sul volo di andata al passeggero non consenziente, presentatosi all'accettazione in tempo utile, annunciando che avrebbe negato l'imbarco anche sul volo di ritorno.
—
Il rifiuto di imbarcare il passeggero si fonda sul fatto che il vettore aereo operativo ritiene, erroneamente, di avere diritto ad una commissione di carattere amministrativo che sarebbe dovuta in ragione di un addebito bancario respinto e che non sarebbe stata ancora corrisposta dal passeggero.
(1) GU L 46, pag. 1.
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