31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/16
Ricorso proposto il 7 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-227/10)
2010/C 209/24
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-B. Laignelot, agenti, A. Salumets, vandeadvokaat)
Convenuta: Repubblica di Estonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie a conformarsi agli artt. 2, lett. a), e 6, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE (1), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi derivantile ai sensi della direttiva 27 giugno 2001, 2001/42/CE;
—
condannare la Repubblica di Estonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Trasposizione incompleta dell’art. 2, lett. d), primo trattino, della direttiva.
La Commissione è del parere che la definizione posta dall’art. 31 della legge estone sulla valutazione dell’impatto ambientale e sull’amministrazione dell’ambiente (KeHJS) è più ampia della direttiva, in particolare relativamente all’art. 2, lett. a), secondo trattino, della stessa, tuttavia è più restrittiva rispetto al primo trattino, poiché vengono esclusi piani e programmi (con i relativi effetti sull’ambiente), stabiliti da un’autorità, che però non sono posti in essere tramite un atto normativo. È quindi possibile a norma della legge nazionale estone che piani e programmi, imposti dalla normativa legale o amministrativa (benché la legge estone non preveda tale requisito di cui alla direttiva) non rientrino nella valutazione del loro impatto ambientale.
Carenza nella trasposizione dell’art. 6, n. 1, della direttiva
La Commissione ritiene che il requisito posto dall’art. 37, n. 2, punto 3, del KeHJS di pubblicare o il progetto di piano/programma ovvero solo i dati di base, non è conforme alla direttiva. La Commissione considera che in linea generale i dati di base sono troppo generici per il documento di programmazione strategica e non permettono di accertare e valutare tutti gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana.
Trasposizione incompleta dell’art. 6, n. 3, della direttiva
All’art. 6, n. 3, della direttiva viene chiaramente previsto l’obbligo di determinare le autorità che possono essere realmente interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani o dei programmi. A tale disposizione fanno riferimento anche gli artt. 3, n. 6, 5, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva. Sia l’art. 36, n. 3, sia l’art. 35, n. 4, del KeHJS enumerano le stesse autorità che devono essere consultate (Ministero per gli affari sociali, Ministero per la cultura, Ministero per l’ambiente, Centro per l’ambiente o qualsiasi organo di autogoverno locale), ma la legge estone non esige che si consultino altre autorità. Ciò significa però che non sussiste alcun obbligo generale di consultare tutte le autorità che possono essere realmente interessate per le loro specifiche competenze ambientali agli effetti dovuti all’applicazione dei piani o dei programmi. Inoltre non risulta chiaro dalle citate disposizioni del KeHJS quali altre autorità verrebbero consultate oltre a quelle enumerate. A giudizio della Commissione, la legge estone non è chiara e la libertà di scelta nella determinazione delle autorità ex art. 6, n. 3, della direttiva è troppo grande. È possibile che altre autorità possano essere in realtà interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani o dei programmi. Anche se la legge estone prevede che all’occorrenza possano essere consultate altre autorità, è possibile che le stesse non siano consultate anche se potrebbero essere realmente interessate agli effetti dovuti all’applicazione dei piani o dei programmi, non sussistendo in tal caso alcun obbligo di consultazione.
(1) GU L 197, pag. 30.
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