31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 10 maggio 2010 — Union of European Football Association (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd
(Causa C-228/10)
2010/C 209/25
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrenti: Union of European Football Association (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd
Convenuta: Euroview Sport Ltd
Questioni pregiudiziali
1) Dispositivo illecito
a)
Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato viene elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un’autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l’accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un «dispositivo illecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE (1) qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell'autorizzazione del prestatore del servizio;
b)
Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell’art. 2, lett. e) della direttiva.
2) Oggetto della domanda
Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmette il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmette tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 98/84/CE.
In particolare:
nel caso in cui una prima impresa trasmette il contenuto di un programma, (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmette al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):
a)
Se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi dell’art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE e dell’art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE (2).
b)
Se sia necessario che la prima impresa sia un'emittente ai sensi dell’art. 1, lett. b) della direttiva 89/552/CEE affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi del primo trattino dell’art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE.
c)
Se l’art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisce alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:
i)
perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o
ii)
perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa).
d)
Se sulla soluzione della questione sub c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodifica e dispositivi di accesso condizionati differenti.
3) Art. 6 della direttiva 2001/29/CE (3) — Misure tecnologiche
Se, in casi in cui:
i)
opere tutelate dal diritto d’autore sono inserite in una trasmissione via satellite;
ii)
la trasmissione è emessa in forma criptata;
iii)
unicamente per l’accesso agli abbonati dell’emittente televisiva via satellite
iv)
gli abbonati sono muniti di una carta di decodificazione che consente loro l’accesso alla trasmissione
a)
la codifica costituisca una «misura tecnologica» ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 2001/29/CE e, in caso di risposta affermativa, se sia anche «efficace» ai sensi della medesima disposizione;
b)
l’utilizzo di una carta di decodificazione, rilasciata al cliente dall’organismo di radiodiffusione via satellite in forza di un abbonamento sottoscritto in un primo Stato membro per ottenere l’accesso alla trasmissione e alle opere tutelate dal diritto d’autore inserite nella trasmissione in un secondo Stato membro, costituisca «elusione» di tali «misure tecnologiche» in casi in cui l'organismo di diffusione radiotelevisiva non consenta tale uso della carta di decodificazione;
c)
si debba ritenere che l’operatore che importa carte di decodificazione nel secondo Stato membro e ne pubblicizza la vendita e l’utilizzo in detto Stato di fatto importi e pubblicizzi dispositivi, ovvero fornisca servizi, che:
i)
sono oggetto di attività promozionale, pubblicitaria o di commercializzazione allo scopo di eludere, ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. a), della direttiva;
ii)
non hanno, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva;
iii)
sono principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati allo scopo di rendere possibile o di facilitare l’elusione, ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della direttiva
d)
le suddette circostanze non rientrino nell’oggetto dell’art. 6 della direttiva 2001/29/CE perché più specificatamente coperte dalla direttiva 98/84/CE.
4) Diritto di riproduzione
Nel caso in cui frammenti sequenziali di un filmato, di una trasmissione, di un’opera letteraria, musicale o di una registrazione sonora (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all’interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un filmato, di una trasmissione e di un’opera letteraria, su uno schermo televisivo, e l’intera opera viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:
a)
se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alla norma del diritto d’autore nazionale relativa a cosa costituisca un’illecita riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore, o se dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE.
b)
Qualora dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest’ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
c)
Se il diritto di riproduzione di cui all’art. 2 della direttiva 2001/29/CE si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.
5) Rilievo economico proprio
a)
Se si debba ritenere che copie di un'opera create all’interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, il cui unico intento è di consentire un uso dell’opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un «rilievo economico proprio» ai sensi dell’art. 5, n. 1 della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscono l’unica base dalla quale il titolare dei diritti può derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.
b)
Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.
6) Comunicazione al pubblico su filo o senza filo
a)
Se un’opera tutelata dal diritto d’autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali, ad esempio un bar, e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
b)
Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:
i)
il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall'emittente (in questo caso perché una carta di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);
ii)
il pubblico non costituisce un pubblico pagante in base al diritto nazionale;
c)
in caso di soluzione affermativa di una delle parti sub b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell’opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.
7) Diritto di fissazione
Nel caso in cui frammenti sequenziali di una trasmissione (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all’interno della memoria di un decodificatore o ii) su uno schermo televisivo e un’ampia parte della trasmissione viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:
a)
Se la questione intesa ad accertare se tali frammenti sequenziali rappresentino una fissazione della trasmissione debba essere risolta in base alla norma del diritto d’autore nazionale relativa a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore o se dipenda dall’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2006/115 (4).
b)
Qualora dipenda dall’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2006/115, se tali copie transitorie possano essere considerate una «fissazione» e, in caso di risposta affermativa, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nel loro insieme o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest’ultimo caso, quale criterio debba applicare il giudice nazionale per chiarire se la fissazione della trasmissione sia stata effettuata ai sensi di tale articolo.
c)
Se il diritto di fissazione di cui all’art. 7 della direttiva 2006/115 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.
8) Protezione in base alla direttiva 93/83 (5)
Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 34, 36 e 56 TFUE il fatto che il diritto d’autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite o della trasmissione televisiva stessa vengano create all’interno di un decodificatore o su uno schermo televisivo, vi sia una violazione del diritto d’autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione.
Se abbia un’incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.
9) Se la UEFA sia un’emittente televisiva ai sensi della direttiva 98/83
Se, nel caso in cui un organismo (in prosieguo: «il primo organismo») trasmetta o abbia trasmesso per proprio conto segnali portatori di immagini e di audio di un evento sportivo in diretta attraverso un segnale multilaterale criptato via satellite a un gruppo autorizzato di emittenti in diversi paesi e quelle emittenti trasmettano poi (con segnali televisivi terrestri o satellitari) programmi dell’evento sportivo in diretta contenenti le immagini e il segnale audio insieme al proprio logo identificativo della stazione e (in base alle loro scelte editoriali) i propri commenti audio e proprio materiale prima, durante e dopo la partita e nel corso degli intervalli (in prosieguo: «i programmi a valle»):
a)
il segnale multilaterale criptato costituisca una «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83, qualora i mezzi di decriptazione del segnale stesso non siano disponibili al pubblico ma, per decriptare i segnali portatori di programmi a valle trasmessi via satellite sono forniti mezzi di decriptazione e i programmi a valle non siano criptati se trasmessi da trasmettitori terrestri;
b)
il primo organismo compia l’atto di inserire nel proprio segnale multilaterale «i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra»;
c)
quando l’art. 1, n. 2, lett. a), fa riferimento all’atto di inserire [i segnali] «sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione», il primo organismo debba essere considerato l’organismo o uno degli organismi di radiodiffusione a tal fine o si possa invece ritenere che i segnali vengono inseriti nel segnale multilaterale sotto il controllo e la responsabilità delle emittenti a valle.
10) Tutela in base agli artt. 34 e/o 56 TFUE
a)
Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l’accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso diventa un dispositivo illecito ai sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva 98/84/CE allorché viene usato al di là dell’autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia la materia specifica del diritto con riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull'accesso condizionato.
b)
Se gli artt. 34 o 56 TFUE si oppongano all’esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che rende illecito importare o vendere una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
c)
Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la carta di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.
d)
Nel caso in cui la soluzione della questione 3 sia nel senso che l’uso di una carta di decodificazione nei casi definiti in detta questione costituisce elusione di un’efficace misura tecnologica, se gli artt. 34 o 56 TFUE ostino nondimeno all’esecuzione di una disposizione di diritto nazionale che trasponga l’art. 6 della direttiva 2001/29/CE.
11) Se la protezione concessa alle opere musicali e letterarie possa essere più ampia di quella concessa al resto della trasmissione
a)
Se gli artt. 34, 36 o 56 TFUE ostino all’esecuzione di una disposizione del diritto d’autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un'opera musicale allorché tale opera è inserita in un servizio protetto che viene raggiunto e rappresentato in pubblico mediante una carta di decodificazione satellitare allorché tale carta è stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l’opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d’autore non si oppone alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.
b)
Se gli artt. 34, 36 o 56 TFUE ostino all’esecuzione di una disposizione di diritto d’autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico opere letterarie allorché tali opere sono inserite in un servizio protetto accessibile e rappresentato in pubblico mediante una carta di decodificazione satellitare allorché tale carta è stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che le opere letterarie siano un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d’autore non si oppone alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.
12) Tutela in base all'art. 101 TFUE
Allorché un fornitore di programma rilascia una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite), e in ogni licenza è contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l’emittente deve evitare che le sue carte di decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico deve applicare il giudice nazionale e quali circostanze deve prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall’art. 101, n. 1 TFUE.
In particolare:
a)
se l’art. 101, n. 1 TFUE debba essere interpretato nel senso che si applica a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b)
in tal caso, se si debba anche dimostrare che l’obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall’art. 101, n. 1 TFUE.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54).
(2) Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).
(5) Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).
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