31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/24
Ricorso presentato il 18 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-243/10)
2010/C 209/34
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
—
dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con decisione 2008/854/CE della Commissione del 2 luglio 2008, relativa all'aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98» n. C1/2004 (ex NN 158/2003 e CP 15/2003), (notificata il 4 luglio 2008 con il n. C(2008) 2997 e pubblicata in G.U. L 302 del 13.11.2008, pagg. 9-18), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato TFUE;
—
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
La decisione 2008/854 dichiara incompatibile il regime di aiuti che risulta dal combinato disposto della deliberazione della Giunta regionale della Regione Sardegna n. 33/6 del 27 luglio 2000 e dall'art. 2 della legge regionale n. 9 del 11 marzo 1998, perché consente la concessione di aiuti privi di effetto incentivo. Di conseguenza essa ordina il recupero degli aiuti concessi ai sensi del detto regime (ved. artt. 2 a 4)
2)
Tuttavia, dall'intenso carteggio intercorso tra le autorità italiane e la Commissione in seguito alla notifica della decisione 2008/854, risulta che a quasi 2 anni dall'adozione di detta decisione, le autorità italiane devono ancora recuperare gli aiuti illegittimi ed incompatibili concessi ai sensi del regime, oltre agli interessi. È palese, quindi, che le procedure nazionali seguite non sono state in grado di consentire un recupero «immediato ed effettivo» e, pertanto, che l'Italia non ha rispettato gli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 3 della decisione 2008/854.
3)
Risulta del pari che nessuna delle informazioni richieste è stata fornita dalle autorità italiane nel termine stabilito dall'art. 4, n. 1 della decisione 2008/854. E' pertanto giocoforza concludere che l'Italia non si è conformata all'art. 4 della decisione.
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