31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/25
Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dalla Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010, causa T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-247/10 P)
2010/C 209/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (rappresentante: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, Calzaturificio Elisabet Srl, Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc, Calzaturificio Leopamy Srl, Calzaturificio Lunella Srl, Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri, Calzaturificio R. G. di Rossi & Galiè Srl, Calz. S. G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc, Carim Srl, Florens Shoes SpA, Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C., Grif Srl, Missouri Srl, New Swing Srl, Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela, Viviane Sas
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale 4 marzo 2010, causa T-407/06;
—
annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 1472/2006 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature di cuoio originarie della Cina e del Vietnam, nella parte riguardante la ricorrente; e
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale, causa T-407/06.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce:
che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo dichiarato che la Commissione poteva legittimamente decidere, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), di non esaminare le domande della ricorrente di trattamento come impresa operante in condizioni di economia di mercato («TEM») e di trattamento individuale («TI») e di non statuire sulle medesime;
che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel determinare se i diritti della difesa della ricorrente fossero stati lesi in relazione all’accertata violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).
(2) GU L 56, pag. 1.
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