14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/19
Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 2 marzo 2010 nella causa T-70/05: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM)
(Causa C-252/10 P)
2010/C 221/31
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, dichigori)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale;
—
annullare la decisione dell’AESM di respingere l’offerta della ricorrente, presentata dalla ricorrente stessa nel procedimento di gara d’appalto AESM C-1/01/04, relativo all’appalto intitolato «Convalida ed ulteriore sviluppo dell’applicazione SafeSeaNet», e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;
—
ordinare all’AESM di pagare le spese legali ed altre sostenute dalla ricorrente, incluse quelle relative al procedimento iniziale, anche se il presente ricorso venga respinto, al pari di quelle del presente ricorso, se accolto.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:
In primo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in maniera errata il regolamento finanziario (1), le modalità di esecuzione e la direttiva 92/50 (2), specialmente l’art. 97 del regolamento finanziario, l’art. 138 delle modalità di esecuzione e l’art. 17, n. 1, della direttiva 92/50.
In secondo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 178 della sentenza, che l’ED, poiché ha una conoscenza approfondita del capitolato d’oneri, era in grado di desumere i vantaggi relativi all’offerta prescelta. Il Tribunale sembra con ciò ammettere implicitamente che l’informazione fornita dall’amministrazione aggiudicatrice era limitata. Tuttavia, invece di annullare la decisione impugnata, il Tribunale fornisce un’interpretazione nuova e del tutto erronea dell’obbligo di motivazione in quanto lo ricollega alle qualità personali del destinatario della decisione. Inoltre l’assunto da cui muove il Tribunale è errato, dal momento che la ricorrente non era in grado (e non lo è nemmeno oggi) di comprendere i relativi vantaggi (se ve ne siano) dell’offerta prescelta, specialmente per la ragione che il Tribunale non motiva a sufficienza la sentenza onde individuare con chiarezza i vantaggi medesimi.
In terzo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale sembra commettere un errore di diritto dichiarando, con riguardo all’addebito di manifesto errore di valutazione, che la ricorrente ha limitato i suoi argomenti ad asserzioni generali ed ha conseguentemente omesso di dimostrare se, ed in qual modo, i pretesi errori abbiano inciso sull’esito finale della valutazione delle offerte. Il Tribunale pare contraddirsi rigettando l’addebito circa l’insufficiente motivazione, mentre al contempo esige dall’ED di dimostrare «dettagliatamente» la maniera in cui tali pretesi errori si riflettano sulla relazione del comitato di valutazione.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
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