31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 26 maggio 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC
(Causa C-260/10)
2010/C 209/40
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuta: The Rank Group PLC
Questioni pregiudiziali
1)
Qualora uno Stato membro, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva IVA (1), abbia assoggettato ad IVA alcuni tipi di macchine utilizzate per il gioco d’azzardo (le cosiddette «macchine per il gioco di cui alla Parte III»), mantenendo nel contempo l’esenzione per altre macchine del genere (compresi i terminali per scommesse a quote fisse, cosiddetti «FOBTs»), e qualora venga affermato che così facendo lo Stato membro ha violato il principio della neutralità fiscale: se sia i) determinante, o ii) rilevante, nel raffronto tra macchine per il gioco di cui alla Parte III e FOBTs che
a)
i FOBTs offrivano attività che costituivano «scommesse» ai sensi della normativa nazionale (o attività che l’autorità di regolamentazione competente, nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri regolamentari, era disposta a trattare come «scommesse» ai sensi della normativa nazionale)
e
b)
le macchine per il gioco di cui alla Parte III offrivano attività soggette a una classificazione diversa ai sensi della normativa nazionale, segnatamente l’attività di «gioco»
e che, in base al diritto dello Stato membro, i giochi e le scommesse erano soggetti a regimi di regolamentazione diversi per quanto riguarda i controlli e la disciplina del gioco d’azzardo. In caso di risposta affermativa, quali siano le differenze, tra i regimi di regolamentazione di cui trattasi, di cui deve tener conto il giudice nazionale.
2)
Nel determinare se il principio della neutralità fiscale esiga il medesimo trattamento fiscale per i due tipi di macchina di cui alla questione 1 (ossia i FOBTs e le macchine per il gioco di cui alla Parte III), quale livello di astrazione deve essere applicato dal giudice nazionale per determinare se i prodotti siano simili. In particolare, in che misura è importante tener conto delle seguenti circostanze:
a)
somiglianze e differenze tra i limiti massimi consentiti delle puntate e dei premi tra i FOBTs e le macchine per il gioco di cui alla Parte III;
b)
la circostanza che si possa giocare con i FOBTs solo in un certo tipo di locali autorizzati per le scommesse, che erano diversi e assoggettati a vincoli regolamentari diversi rispetto a quelli applicabili ai locali autorizzati per il gioco (benché si potesse giocare con i FOBTs e con, al massimo, con due macchine per il gioco di cui alla Parte III collocati nei medesimi locali autorizzati per le scommesse);
c)
la circostanza che nei FOBTs le possibilità di vincita del premio erano direttamente correlate alle quote fisse pubblicate, mentre le possibilità di vincita con le macchine per il gioco di cui alla Parte III potevano, in alcuni casi, essere modificate mediante un dispositivo che nel tempo garantiva una determinata percentuale di introiti all’operatore e al giocatore;
d)
le somiglianze e le differenze nei format disponibili sui FOBTs e sulle macchine per il gioco di cui alla Parte III;
e)
le somiglianze e le differenze tra i FOBTs e le macchine per il gioco di cui alla Parte III relativamente all’interazione che poteva aversi tra giocatore e macchina;
f)
la questione se gli elementi menzionati supra fossero o meno noti alla generalità di coloro che giocavano con le macchine o fossero o meno considerati da questi ultimi tali elementi pertinenti o importanti;
g)
se la differenza di trattamento in materia di IVA fosse giustificata da qualcuno di tali elementi.
3)
In una situazione in cui lo Stato membro, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva IVA, abbia esentato il gioco d’azzardo da IVA, ma abbia assoggettato ad essa una determinata categoria di macchine utilizzate per il gioco d’azzardo:
a)
se, in linea di principio, lo Stato membro disponga della possibilità di opporre di aver agito con la dovuta diligenza ad un’azione in cui si invoca la violazione, da parte di tale Stato membro, del principio della neutralità fiscale; e
b)
in caso di risposta affermativa alla parte a) della presente questione, quali siano gli elementi pertinenti per determinare se lo Stato membro possa o meno invocare tale eccezione.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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