28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/23
Impugnazione proposta il 4 giugno 2010 dalla PepsiCo, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 marzo 2010, causa T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), PepsiCo, Inc.
(Causa C-281/10 P)
2010/C 234/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez, abogados, V. von Bomhard, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Grupo Promer Mon Graphic SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale 18 marzo 2010, causa T-9/07;
—
statuire in via definitiva sulla controversia, respingendo le conclusioni proposte in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e
—
condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale avrebbe violato l’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 (1) per:
a)
non aver tenuto conto dei vincoli gravanti sull’autore nella realizzazione del modello contestato;
b)
aver interpretato erroneamente la nozione di «utilizzatore informato» e il livello di attenzione di quest’ultimo;
c)
aver applicato criteri erronei nella sua valutazione dell’«impressione generale diversa»;
d)
aver effettuato un confronto dei disegni basato sui concreti prodotti di cui al fascicolo piuttosto che sui disegni risultanti nelle registrazioni;
e)
aver fondato il confronto su un travisamento dei fatti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1)
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