28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 7 giugno 2010 — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
(Causa C-282/10)
2010/C 234/39
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Maribel Dominguez
Convenuto: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o un mese) durante il periodo di riferimento.
2)
In caso di soluzione affermativa, se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che istituisce un obbligo particolare per il datore di lavoro, in quanto sancisce il diritto a ferie retribuite a beneficio del lavoratore assente per ragioni di salute per una durata pari o superiore a un anno, imponga al giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia tra privati di escludere una disposizione nazionale contraria, che subordini in questo caso il diritto alle ferie annuali retribuite a un lavoro effettivo di almeno dieci giorni durante l’anno di riferimento.
3)
Se, dal momento che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE non opera alcuna distinzione tra i lavoratori la cui assenza dal lavoro durante il periodo di riferimento sia causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, incidente in itinere o malattia non professionale, i lavoratori abbiano diritto, in virtù di detta disposizione, a ferie retribuite di durata identica a prescindere dalla causa dell’assenza per motivi di salute, ovvero se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che non osta a che la durata delle ferie retribuite possa essere diversa a seconda della causa dell’assenza del lavoratore, visto che la legge nazionale prevede in certe condizioni una durata delle ferie annuali retribuite superiore a quella minima di quattro settimane prevista dalla direttiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
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