28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 7 giugno 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A
(Causa C-283/10)
2010/C 234/40
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)
Convenuta: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A
Questione pregiudiziale
Se l’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE (1) vada interpretato nel senso che con «comunicazione al pubblico» si intende:
a)
esclusivamente la comunicazione al pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, ovvero
b)
anche qualsiasi altra comunicazione di un’opera realizzata direttamente, rappresentata in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi modalità di esecuzione pubblica o di presentazione diretta dell’opera.
In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se ciò significhi che gli atti di comunicazione diretta delle opere al pubblico menzionati al punto b) non rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva ovvero che non costituiscono comunicazione al pubblico di un’opera, ma costituiscono atti di rappresentazione e/o esecuzione pubblica di un’opera ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. (i), della Convenzione di Berna.
In caso di soluzione affermativa della questione sub b), se l’art. 3, n. 1, della direttiva consenta la regolamentazione per legge, da parte degli Stati membri, di una gestione collettiva obbligatoria del diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, a prescindere dalla modalità di comunicazione, anche se tale diritto può essere gestito individualmente ed è gestito proprio in tal modo dagli autori, senza prevedere la possibilità, per gli autori, di escludere le loro opere dalla gestione collettiva.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
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