18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg (Germania) l’11 giugno 2010 — G/Cornelius de Visser
(Causa C-292/10)
2010/C 346/38
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Regensburg
Parti
Ricorrente: G
Convenuto: Cornelius de Visser
Questioni pregiudiziali
a)
Se l’art. 6, n. 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, nella versione di cui al Trattato di Lisbona (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l’art. 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (1) o altre disposizioni normative europee ostino ad una notifica pubblica secondo il diritto nazionale [ai sensi degli artt. 185-188 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco), mediante affissione dell’avviso di notifica nell’albo dell’organo giurisdizionale che dispone la notifica per la durata di un mese], qualora la controparte di una controversia civile (in fase iniziale) indichi sul proprio sito Internet un indirizzo nel territorio dell’Unione europea (in prosieguo: il «territorio dell’Unione») ma la notifica non sia possibile in assenza di un domicilio del convenuto in tale territorio, e qualora non sia altrimenti possibile accertare la dimora temporanea del convenuto.
b)
Qualora la questione di cui al punto 2 a) debba essere risolta affermativamente:
Se il giudice nazionale debba disapplicare le disposizioni nazionali che consentono una notifica pubblica, conformemente alla giurisprudenza sinora elaborata dalla Corte di giustizia (da ultimo sentenza 12 gennaio 2010, causa C-341/08, Petersen, omissis) anche qualora il diritto nazionale attribuisca tale potere di disapplicazione solo alla Corte costituzionale federale (tedesca)
e
se la ricorrente debba comunicare all’ufficio giudiziario un nuovo indirizzo del convenuto cui possa essere validamente effettuata una nuova notifica della domanda giudiziale in modo da far valere i propri diritti, atteso che, secondo il diritto nazionale, in assenza di notifica pubblica e di conoscenza del domicilio del convenuto non sarebbe possibile celebrare il processo.
c)
Qualora la questione di cui al punto 2 a) debba essere risolta negativamente, se nel caso di specie l’art. 26, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2001, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») osti all’emissione di una sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 331 del Zivilprozessordnung e quindi di un titolo esecutivo per crediti non contestati nell’accezione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in prosieguo: il «regolamento n. 805/2004») (2), nella misura in cui si chiede la condanna al pagamento dei danni morali per un importo pari ad almeno EUR 20 000,00 più interessi e delle spese legali per un importo pari a EUR 1 419,19 più interessi.
Le seguenti questioni sono rispettivamente subordinate alla possibilità che la ricorrente prosegua la controversia conformemente alle soluzioni date dalla Corte di giustizia alle domande di cui ai punti 2 a)-c):
d)
In considerazione degli artt. 4, n. 1, 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, se quest’ultimo sia applicabile anche a casi in cui il convenuto di un processo civile, al quale viene intimato, in relazione alla gestione di un sito internet, di cessare un comportamento, di fornire informazioni e di pagare danni morali, sia (presumibilmente) cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 9, seconda frase, TUE, ma il suo domicilio sia ignoto e sia quindi ipotizzabile, benché non certo, che egli si trovi attualmente fuori del territorio dell’Unione e anche fuori della sfera residua di applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano»), e l’esatta ubicazione del server su cui risiede il sito Internet non sia nota, ma appaia molto probabile che si trovi sul territorio dell’Unione.
e)
Qualora il regolamento n. 44/2001 sia applicabile alla fattispecie: se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso può avvenire», di cui all’art. 5, n. 3, del suddetto regolamento, debba essere interpretata nel senso che
l’interessata (in prosieguo: la «ricorrente») può promuovere un’azione diretta a far cessare un comportamento, a ottenere informazioni e il risarcimento dei danni contro il gestore del sito Internet (in prosieguo: il «convenuto»), indipendentemente dal luogo (all’interno o al di fuori del territorio dell’Unione) in cui il convenuto è domiciliato, anche dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,
oppure
la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro — in cui il convenuto non è stabilito né vi sono indizi di un suo soggiorno nel medesimo- presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito con lo Stato del foro (collegamento di carattere territoriale).
f)
Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale: secondo quali criteri esso vada riscontrato.
Se assume rilievo il fatto che il sito controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l’interesse della ricorrente al rispetto del proprio diritto della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito — possa effettivamente essersi ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito.
g)
Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento territoriale sia rilevante il numero di accessi al sito controverso operati dallo Stato del foro.
h)
Nel caso in cui il giudice del rinvio sia competente per la domanda giudiziale: se i presupposti giuridici di cui alla sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1995 (causa C-68/93, omissis) siano validi anche per la fattispecie precedentemente descritta.
i)
Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito, e l’accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro, ovvero qualora il regolamento n. 44/2001 non sia affatto applicabile alla fattispecie:
se l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico») (3) vada interpretato nel senso che alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell’ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel Paese d’origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,
oppure
tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l’esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni del Paese d’origine.
j)
Per il caso in cui l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:
se le disposizioni citate prescrivano esclusivamente la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel Paese d’origine o anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del Paese d’origine al diritto del Paese di destinazione.
k)
Per il caso in cui l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:
Se la determinazione del luogo di stabilimento del prestatore di servizi debba fare riferimento al (presunto) domicilio attuale dello stesso, al domicilio all’inizio della pubblicazione delle foto della ricorrente o alla (presunta) ubicazione del server su cui risiede il sito.
(1) GU L 303, pag. 1.
(2) GU L 12, pag. 1.
(3) GU L 178, pag. 1.
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