9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) il 14 giugno 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
(Causa C-293/10)
2010/C 274/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Gebhard Stark
Convenuta: D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta all’art. 158k, n. 2, della legge austriaca sui contratti di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz) e ad una clausola su di esso basata, contenuta nelle condizioni generali di un’assicurazione tutela giudiziaria, secondo cui in un contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come proprio rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il cui studio legale abbia sede nella circoscrizione dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento in questione.
(1) Direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria; GU L 185, pag. 77.
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