14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 15 giugno 2010 — Andrejs Eglītis e Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
(Causa C-294/10)
2010/C 221/46
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrenti: Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks
Convenuto: Ekonomika Ministrija
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (1), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, perché si possa affermare che un vettore aereo ha adottato tutte le misure del caso per evitare le circostanze eccezionali, questo sia obbligato a pianificare opportunamente le proprie risorse affinché sia possibile effettuare il volo programmato una volta cessate le circostanze eccezionali impreviste, ossia in un momento determinato successivo all’ora di decollo prevista.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se sia applicabile l’art. 6, n. 1, del suddetto regolamento per determinare la riserva di tempo minima che il vettore, nel pianificare le proprie risorse al momento opportuno, deve prevedere come eventuale ritardo prevedibile nell’ipotesi che si determinino circostanze eccezionali.
(1) GU L 46, pag. 1.
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