11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/23
Impugnazione proposta il 29 giugno 2010 dall’Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Unicre-Cartaõ International De Crédito SA
(Causa C-308/10 P)
2010/C 246/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentante: avv. J. Zindel)
Altre parti nel procedimento:
—
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
—
Unicre-Cartaõ International De Crédito SA
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, causa T-392/06;
—
annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004-2) e accogliere l’opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario n. 1 871 896«unibanco».
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso si allega l’applicazione erronea dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente aveva presentato tardivamente le prove dell’uso dei marchi controversi. Inoltre, la valutazione discrezionale che la commissione di ricorso deve necessariamente compiere ai sensi dell’art. art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 non soddisferebbe i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul.
Una valutazione discrezionale corretta avrebbe implicato che si tenesse conto delle prove presentate dalla ricorrente relativamente all’uso dei marchi controversi, anche nel caso in cui esse fossero state effettivamente presentate in ritardo.
Il procedimento non si sarebbe eccessivamente protratto a causa della valutazione di tali prove, poiché la divisione di opposizione dell’UAMI avrebbe adottato una decisione solo dopo quindici mesi dalla presentazione delle stesse. Le prove sarebbero state altresì immediatamente rilevanti dal punto di vista giuridico. Inoltre, la ricorrente avrebbe presentato le prove oltre la scadenza del termine a causa di scritti erronei provenienti dalla divisione di opposizione dell’UAMI.
Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la valutazione della divisione di opposizione dell’UAMI, secondo cui le parti avevano presentato i loro argomenti e le loro prove entro i termini stabiliti. Infatti, la divisione di opposizione dell’UAMI non aveva ritenuto che si fosse verificato un ritardo. Pertanto, la commissione di ricorso dell’UAMI non era legittimata ad eccepire un ritardo. La commissione di ricorso avrebbe dovuto, al contrario, esaminare materialmente le prove presentate.
La ricorrente sostiene che né la commissione di ricorso né il Tribunale potevano sostituirsi nell’omessa valutazione discrezionale della divisione di opposizione. A causa della detta omissione della valutazione discrezionale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto rinviare la questione alla divisione di opposizione, ai sensi dell’art. 62, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94.
D’altra parte, la ricorrente afferma di non aver presentato tardivamente le prove dell’uso dei marchi controversi, deducendo una serie di motivi. In primo luogo, è appurata la pubblicazione quotidiana nelle pagine finanziarie di giornali a diffusione ultraregionale con cui sarebbe stato provato l’uso dei marchi controversi e di altre serie di marchi per designare i fondi di investimento della ricorrente. L’UAMI avrebbe dovuto prendere in considerazione tale elemento d’ufficio. In secondo luogo, la richiedente non avrebbero contestato l’uso dei marchi controversia, né della serie di marchi. In terzo luogo, la divisione di opposizione dell’UAMI avrebbe erroneamente impedito alla ricorrente di presentare altre prove dell’uso del marchio. In particolare, l’UAMI avrebbe comunicato alla ricorrente che essa avrebbe dovuto esprimersi esclusivamente sugli argomenti della richiedente e che l’UAMI non avrebbe preso in considerazione nuove prove. Quindi era irrilevante che la ricorrente presentasse o meno altre prove dell’uso. In quarto luogo i termini sarebbero stati illegittimamente abbreviati. In tal modo, l’UAMI avrebbe altresì ignorato la regola 80 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94.
Full & Egal Universal Law Academy