28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Bacău (Romania) il 29 giugno 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e altri
(Causa C-310/10)
2010/C 234/44
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curte de Apel Bacău
Parti
Ricorrente: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
Convenuti: Ștefan Agafiței, Apetroaei Raluca, Bărbieru Marcel, Budeanu Sorin, Chiagă Luminița, Crăciun Mihaela, Curpăn Sorin-Vasile, Dabija Mihaela, Damian Mia-Cristina, Danalache Sorina, Dogaru Oana-Alina, Dorneanu Geanina, Galavan Adina-Cătălina, Grancea Gabriel, Radu (Hobjilă) Mădălina, Iacobuț Nicolae Cătălin, Lăcătușu Roxana, Lupașcu Sergiu, Maftei Smaranda, Mărmureanu Silvia, Oborocianu Maria, Panfil Simona, Pânzaru Oana-Georgeta, Păduraru Laurențiu, Pîrjol-Năstase Elena, Pocovnicu Ioana, Pușcașu Alina, Ștefănescu Cezar, Ștefănescu Roxana, Țimiraș Ciprian, Vintilă Cristina
Altre parti del procedimento: Tribunal Bacău, Curte de Apel Bacău, Ministerul Economiei si Finanțelor Publice, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 15 della direttiva del Consiglio 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (1), e l’art. 17 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2) — entrambe trasposte nel diritto interno mediante l’OG (decreto governativo) n. 137/2000, come ripubblicata e modificata — ostino ad una normativa nazionale o ad una sentenza della Curte Constituțională (Corte costituzionale) che vieta alle autorità giurisdizionali nazionali di riconoscere ai ricorrenti discriminati il risarcimento dei danni materiali e/o morali ritenuto adeguato nei casi in cui il risarcimento del danno cagionato da una discriminazione attenga a diritti retributivi previsti dalla legge e concessi ad una categoria socio-professionale diversa da quella cui appartengono i ricorrenti. Si veda, in questo senso, le sentenze della Curte Constituțională 4 dicembre 2008, n. 1325, e 25 febbraio 2010, n. 146.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale sia tenuto ad attendere l’abrogazione o la modifica delle disposizioni di legge nazionali e/o un mutamento della giurisprudenza della Curte Constituțională, che siano, per ipotesi, in contrasto con le disposizioni comunitarie, oppure se tale giudice sia tenuto ad applicare in modo diretto e immediato alla causa dinanzi ad esso pendente le norme comunitarie così come eventualmente interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, disapplicando qualsiasi disposizione di legge nazionale o qualsiasi sentenza della Curte Constituțională in contrasto con le disposizioni comunitarie.
(1) Direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22).
(2) GU L 303, pag. 16.
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