11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) il 5 luglio 2010 — Medeva BV/Comptroller General of Patents
(Causa C-322/10)
2010/C 246/48
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal of England and Wales (Civil Division)
Parti
Appellante: Medeva BV
Appellato: Comptroller General of Patents.
Questioni pregiudiziali
1)
se il regolamento n. 469/2009 (1) (in prosieguo: il «regolamento») riconosca, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all’ottavo «considerando». In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell’espressione «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» di cui all’art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.
2)
In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;
3)
In un caso come quello di specie che riguarda un vaccino polivalente, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se «il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base» ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;
4)
se, ai fini dell’art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia «protetto da un brevetto di base» allorché un solo antigene di quest’ultimo è «protetto da un brevetto di base in vigore»;
5)
se, ai fini dell’art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia «protetto da un brevetto di base» allorché tutti gli antigeni contro una malattia sono «protetti da un brevetto di base in vigore».
6)
Se il regolamento CPC e, in particolare, l’art. 3, lett. b), consentano la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi qualora:
a)
un brevetto di base in vigore protegga il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento CPC; e
b)
un medicinale che contiene il singolo ingrediente attivo o una combinazione di ingredienti attivi unitamente a uno o più altri ingredienti attivi costituisca oggetto di una valida autorizzazione concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE o 2001/82/CE, che è la prima autorizzazione di immissione in commercio del singolo ingrediente attivo o della combinazione di ingredienti attivi
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).
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