11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/30
Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro
(Causa C-340/10)
2010/C 246/51
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Georgios Zavvos e Donatella Recchia)
Convenuta: Repubblica di Cipro
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:
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la Repubblica di Cipro, non avendo incluso l’area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale di siti di importanza comunitaria proposti (in prosieguo: i «SICp»), ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
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la Repubblica di Cipro, avendo tollerato attività che mettono seriamente a rischio le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni, e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per preservare la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca, che rappresenta l’interesse ecologico del lago di Paralimni e della diga di Xyliatos, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nell’interpretazione che la Corte di giustizia ne ha dato nelle sentenza C-117/03 e C-244/05;
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non avendo adottato i provvedimenti necessari ad istituire un regime di rigorosa tutela della Natrix natrix cypriaca, la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
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condannare la Repubblica di Cipro alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la Repubblica di Cipro, non avendo al dicembre 2009 incluso tutta l’area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale di SICp, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Repubblica di Cipro non ha contestato la necessità di includere il lago di Paralimni tra i SICp. Ciò nonostante, il lago non è stato incluso nell’elenco nazionale di SICp entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Il 24 novembre 2009 la Repubblica di Cipro ha comunicato alla Commissione che il lago di Paralimni era ufficialmente compreso nella rete «Natura 2000», ma l’importante riva settentrionale del lago è stata omessa dai SICp. Il 24 aprile 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro la modifica del piano territoriale lacustre, che ha trasformato la riva settentrionale del lago in area edificabile. La Commissione ritiene non sia giustificata alcuna limitazione all’estensione dell’habitat e che la Repubblica di Cipro, non avendo incluso l’intera area del lago di Paralimni nell’elenco nazionale dei SICp, abbia violato l’art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE.
Inoltre, la Commissione considera che determinate attività dannose svolte nell’area del lago di Paralimni (in particolare il prelievo illegale di acqua, lo sviluppo edilizio, lo svolgimento di gare motociclistiche e la presenza di un poligono di tiro) degradano e distruggono l’habitat della specie e che, di conseguenza, la Repubblica di Cipro, non avendo adottato le misure necessarie per la tutela della popolazione della specie Natrix natrix cyprica, ha violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze pronunciate nelle cause C-117/03 e C-244/05).
Inoltre, la Commissione ritiene che attività quali lo sviluppo edilizio dell’area e la realizzazione di lotti edificabili sulla riva settentrionale del lago di Paralimni abbiano avuto l’effetto di danneggiare l’habitat della specie endemica e la sua popolazione. Di conseguenza, la Repubblica di Cipro, non avendo adottato le misure necessarie ad istituire e ad attuare un regime di rigorosa tutela della biscia d’acqua Natrix natrix cypriaca, attraverso l’applicazione di “misure preventive coerenti e coordinate”, viola gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
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