9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/8
Impugnazione proposta l'8 luglio 2010 dalla Freixenet, SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-109/08, Freixenet/UAMI
(Causa C-344/10 P)
2010/C 274/12
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Freixenet, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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In via principale: annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, nonché la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 ottobre 2007, e dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 32 532 soddisfaceva le condizioni per la pubblicazione conformemente all’art. 40 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 39 del regolamento n. 207/2009];
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in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010;
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in ogni caso, condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il suo primo motivo, essa deduce essenzialmente la violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, degli artt. 73 seconda frase, e 38, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) [divenuti artt. 75, seconda frase, e 37, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (2)].
Il primo capo di tale motivo verte sull’inosservanza della regola del contraddittorio. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata, la commissione di ricorso dell’UAMI, nella decisione poi contestata dinanzi al Tribunale, avrebbe effettuato una nuova valutazione del carattere distintivo del marchio della ricorrente, senza consentire alla stessa di formulare osservazioni in merito a tale nuovo approccio. A tale proposito la giustificazione fornita dal Tribunale alla decisione della prima commissione di ricorso sarebbe inesatta e insufficiente alla luce del principio della lealtà processuale e del rispetto dovuto ai diritti della difesa. La sentenza impugnata violerebbe altresì il principio del rispetto dei diritti della difesa e della lealtà processuale nel dichiarare che l’Ufficio può comunicare alla ricorrente una serie di elementi di fatto, indicando alla stessa che esso intende fondare la sua decisione di diniego su tali elementi, e, successivamente, dopo aver ricevuto le osservazioni scritte della ricorrente in merito a tali elementi, decidere di discostarsene, almeno in parte, e di fondare la propria decisione su una valutazione diversa dal punto di vista fattuale e concettuale, senza dare alla ricorrente la possibilità di formulare nessuna osservazione.
Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente denuncia principalmente una violazione, da parte del Tribunale, del requisito della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non poteva considerare come sufficientemente motivata la decisione della prima commissione di ricorso circa l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), la quale non precisa nessuno degli atti sui quali essa intende basarsi, né poteva dichiarare che il rinvio a taluni elementi di prova sarebbe stato superfluo perché la prima commissione di ricorso si sarebbe presuntivamente fondata su “deduzioni tratte dall’esperienza pratica”. Inoltre, l’incertezza in merito ai fatti e agli atti sui quali l’Ufficio e il Tribunale si sarebbero fondati incide sia sui diritti della difesa sia sul requisito della motivazione sancito dall’art. 73 del citato regolamento n. 40/94.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sebbene essa avesse documentalmente dimostrato che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi molto caratteristici che lo distinguono in modo significativo da altre presentazioni sul mercato, il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere i dinieghi vaghi e generali dell’Ufficio al fine di negare al marchio richiesto qualsiasi carattere distintivo. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio più rigoroso, rispetto al caso di altri marchi più tradizionali, per valutare il carattere distintivo del marchio. La sentenza impugnata avrebbe quindi violato la regola della valutazione concreta del potere distintivo di un marchio. D’altra parte, nel dichiarare che la grande maggioranza dei consumatori non percepisce l’aspetto originale del marchio come un elemento utile per determinare l’origine del vino frizzante di cui trattasi, ma preferisca far riferimento all’etichetta, il Tribunale escluderebbe dalla tutela la forma di presentazione del confezionamento di un prodotto, pur essendo tale possibilità espressamente prevista dall’art. 4 del succitato regolamento.
Con il suo terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto la sentenza impugnata imporrebbe il requisito che il marchio richiesto abbia acquisito un potere distintivo in seguito all’uso in ciascuno Stato membro dell’Unione. Infatti, rifiutandosi di riconoscere il potere distintivo acquisito in seguito all’uso in una parte considerevole degli ambienti interessati, e riconoscendo allo stesso tempo che il marchio della ricorrente aveva acquisito un siffatto potere almeno sul territorio della Spagna, il Tribunale formulerebbe una regola eccessiva e inesatta alla luce del citato regolamento.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1.
(2) GU L 78, pag. 1.
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